Nella prima sentenza, resa nella causa C-22/11, la CGUE ha chiarito la nozione di “negato imbarco”, nel senso di escludere la qualificazione di “negato imbarco” dovuto alla cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell’aeroporto di partenza.
Nel caso di specie, il procedimento è stato promosso dal passeggero, Timy Lassooy, contro la compagnia aerea, Finnair Oyj, in seguito al rifiuto di quest’ultima di accordargli una compensazione pecuniaria per avergli negato l’imbarco su un volo diretto da Barcellona (Spagna) ad Helsinki (Finlandia).
A seguito di uno sciopero del personale dell’aeroporto di Barcellona, il 28 luglio 2006, il volo di linea Barcellona-Helsinki delle ore 11,40, gestito dalla Finnair, è stato cancellato. La Finnair ha deciso di riorganizzare i voli successivi a quest’ultimo affinché i passeggeri di tale volo non subissero tempi di attesa eccessivamente lunghi. In conseguenza di tale riorganizzazione i passeggeri sono stati trasportati ad Helsinki il giorno dopo, 29 luglio 2006, con il volo della medesima ora, nonché lo stesso giorno con un volo delle ore 21,40, appositamente organizzato.
Il sig. Lassooy, che aveva acquistato il biglietto per il volo delle ore 11,40 del 30 luglio 2006 e che si era regolarmente presentato all’imbarco, ha raggiunto Helsinki con il volo speciale delle ore 21,40 dello stesso giorno. Ritenendo che la Finnair gli avesse negato l’imbarco senza un valido motivo, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n.261/2004, il sig.Lassooy ha proposto ricorso dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di prima istanza di Helsinki) diretto ad ottenere dalla Finnair la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di compensazione ritenendo che il regolamento 261/04 prevedesse la compensazione dei passeggeri solo per negato imbarco riconducibile a situazioni di sovraprenotazione per ragioni commerciali, ossia ha considerato che l’articolo 4 non trovasse applicazione al caso di specie perché la compagnia aerea aveva proceduto ad una riorganizzazione dei voli a seguito di uno sciopero avvenuto all’aeroporto di Barcellona che aveva creato una circostanza eccezionale rispetto alla quale la Finnair aveva adottato tutte le misure che da essa si potevano ragionevolmente esigere.
Tuttavia, la Corte di appello di Helsinki, successivamente adita, ha annullato la decisione dello Helsingin käräjäoikeus condannando la Finnair a versare al sig. Lassooy la somma di 400 euro. Il giudice d’appello, infatti, ha considerato il regolamento n.261/2004 applicabile non soltanto ai casi di sovraprenotazione, ma anche a taluni casi di negato imbarco per ragioni operative ed ha quindi escluso che il vettore aereo possa essere esonerato dal suo obbligo di compensazione per motivi connessi ad uno sciopero.
Tuttavia, nell’ambito del ricorso per cassazione proposto dalla Finnair, i giudici del Korkein oikeus (Corte suprema) hanno ravvisato dei dubbi in ordine non solo alle ragioni idonee a giustificare un «negato imbarco», ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento 261/04, ma anche alla portata dell’obbligo di compensazione dei passeggeri oggetto di un «negato imbarco», nonché alla possibilità per un vettore aero di avvalersi delle circostanze eccezionali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, quando si tratti di voli successivi a quello che sia stato annullato in ragione di circostanze eccezionali.
L’articolo 2 del regolamento n.261/2004 intende per “negato imbarco” il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Quindi si esclude la qualificazione di «negato imbarco» per due motivi: l’inosservanza da parte del passeggero delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento; e il diniego dovuto a ragionevoli motivi, «quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati».
Per i giudici della Corte di Giustizia Europea, in definitiva, la nozione di «negato imbarco», ai sensi degli articoli 2, lettera j), e 4 del regolamento (CE) n.261/2004 deve essere interpretata nel senso che essa comprende non soltanto il negato imbarco dovuto a situazioni di sovraprenotazione, ma anche il negato imbarco per altri motivi, quali ragioni operative. Ed ancora, gli articoli 2, lettera j), e 4, paragrafo 3, del regolamento n.261/2004 devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali» che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un «negato imbarco» sui suddetti voli ulteriori né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nei confronti del passeggero al quale nega l’imbarco su uno di tali voli effettuati posteriormente alle suddette circostanze.
Nella seconda sentenza, C – 321/11, la CGUE torna a ribadire la nozione di “negato imbarco”, già precedentemente definita. Nel caso di specie, si era verificato l’ annullamento, da parte del vettore aereo, della carta di imbarco dei passeggeri in ragione del presunto ritardo di un volo precedente, registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 la Corte ha riconosciuto in favore dei passeggeri la compensazione pecuniaria per il negato imbarco.
Il procedimento è stato promosso dai passeggeri, Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor, contro Iberia, Líneas Aéreas de España SA, in seguito al rifiuto di quest’ultima di accordare loro una compensazione pecuniaria per negato imbarco su un volo diretto da Madrid (Spagna) a Santo Domingo (Repubblica dominicana).
Più esattamente il biglietto aereo acquistato dai passeggeri comprendeva due tratte: il volo La Coruña – Madrid e il volo Madrid – Santo Domingo. Al check-in dell’Iberia, presso l’aeroporto di La Coruña, i passeggeri, dopo aver registrato i loro bagagli direttamente per la destinazione finale, hanno ricevuto due carte d’imbarco corrispondenti ai due voli successivi. Senonchè il primo volo subisce un ritardo di un’ora e 25 minuti: e, in previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato per i due passeggeri la perdita del volo in coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato la loro carta di imbarco per il secondo volo previsto. Così, al loro arrivo a Madrid, ai passeggeri è stato impedito l’imbarco da parte del personale dell’Iberia che ha giusticato il negato imbarco in ragione dell’annullamento delle loro carte d’imbarco e alla circostanza che i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri. Alla fine i passeggeri hanno raggiunto la loro destinazione finale con ben 27 ore di ritardo!
Si tratta di capire, nel caso in esame, se la nozione di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli sono stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione possa estendersi ad altre situazioni ovvero se nella nozione di «negato imbarco» possa rientrare la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli immediatamente successivi e registrati in maniera concomitante, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo, incluso nella loro prenotazione, ha subìto un ritardo imputabile allo stesso vettore e quest’ultimo ha previsto, erroneamente, che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.
Orbene, con il regolamento 261/2004 il legislatore dell’Unione ha esteso la portata della suddetta definizione oltre la sola ipotesi del negato imbarco per causa di sovraprenotazione di cui all’articolo 1 del regolamento n.295/91 ed ha conferito alla stessa un ampio significato che copre l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero.
Un negato imbarco come quello del caso in esame non può, quindi, essere ragionevolmente giustificato e deve, di conseguenza, qualificarsi come «negato imbarco» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento 261/2004.
Per i giudici della Corte di Giustizia Europea, in definitiva, l’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n.261/2004 letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento