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Il provvedimento inasprisce le pene per lo sfruttamento e l’induzione alla prostituzione minorile, introduce due nuove figure di reato, l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia [art. 414-bis c.p.] e l’adescamento di minorenni [art. 609-undecies c.p.] e contempla una circostanza attenuante nei confronti del concorrente che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove per la individuazione, la cattura dei concorrenti [art. 600-septies.1], le pene accessorie [art. 600-septies.2] e le Circostanze aggravanti [art. 602-ter].
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