Ora, l’art. 23, comma 1, del Trattato Lateranense (legge 27 maggio 1929 n. 810), prevede che l’esecuzione delle sentenze emessa dai tribunali vaticani avvenga in Italia. A sua volta, l’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito nella legge 17 febbraio 2012 n. 9 prevede che le pene detentive non superiori a 18 mesi siano eseguite presso l’abitazione del condannato. Ne consegue che, se Paolo Gabriele abitasse in Italia, sconterebbe i 18 mesi agli arresti domiciliari.
Che l’applicazione delle attenuanti non sia stata esente da considerazioni attorno a queste norme e a questi aspetti temporali? Se infatti Gabriele abitasse in Vaticano (circostanza che non rileva neppure verificare), non potrebbe neppure esservi l’applicazione della norma sull’esecuzione delle sentenze vaticane in Italia …
Per altro, si parla di possibile grazia: ipotesi che, concretizzandosi, supererebbe anche la questione delle modalità di esecuzione.
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