Ma andiamo con ordine: nella riforma delle pensioni, decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011, il calcolo contributivo della pensione è stato disposto per tutti i lavoratori, con abolizione delle pensioni di anzianità, sostituite da quelle “di vecchiaia”, o, in alternativa, da quella “anticipata”, che prevede il raggiungimento di specifici tetti contributivi per ciascuna categoria occupazionale.
Il concetto cardine attorno a cui ruota la nuova legge in materia pensionistica firmata dal governo Monti è quello della accresciuta speranza di vita, al quale si sono dovute adeguare anche le Casse di previdenza dei vari ordini professionali, che hanno introdotto nuovi criteri per il riconoscimento dell’età pensionabile ai loro iscritti.
Intanto, va specificato che, tra i professionisti, non vige il sistema contributivo puro per tutti, ma alcune categorie hanno introdotto alcune soluzioni “miste” per raggiungere la sostenibilità finanziaria per 50 anni, secondo i dettami della sopracitata legge Fornero.
Ad avere la peggio, anagraficamente parlando, saranno i notai, che si vedranno imporre l’età pensionabile addirittura a 75 anni, con il 40% del repertorio notarile a contributo soggettivo. Resta, per loro, la possibilità di accedere alla previdenza a 67 anni, con almeno 30 di esercizio effettivo.
Già in vigore, come per i notai, anche la nuova disposizione previdenziale per i dottori commercialisti, ai quali viene riconosciuta età pensionabile da 61 a 70 anni per gli iscritti prima del 2004 (con contributi tra i 25 e i 33 anni), mentre per tutti gli altri il limite anagrafico viene fissato a 62, con almeno 5 anni di contributi.
La Cassa Forense, invece, stabilisce, con decorrenza 2021, un’età pensionabile di 70 anni per gli avvocati, con 35 anni minimi di contributi e assegno basato sul calcolo dell’intera vita lavorativa con adeguamento dell’aliquota alla speranza di vita in ottica di un sistema di calcolo retributivo misto.
Passando ai Consulenti del lavoro, si nota come l’età minima di 70 anni (e 5 di contributi) possa ridursi alla decade precedente nel caso di raggiungimento dei 40 anni di contributi. Il contributo soggettivo imposto è quello del 12% nel range di reddito tra 17mila e 95mila euro. L’assegno sarà calcolato su sistema contributivo pro rata.
Arriviamo a ingegneri e architetti: nel loro caso, l’età pensionabile parte da 66 anni minimi, eventualmente adeguati all’aspettativa di vita, come specificato nella normativa. Il contributo soggettivo ammonta al 14,5%; saranno 35 gli anni di contributi necessari fino ai 70 anni di età, con assegno che verrà calcolato con sistema ripartitivo.
Infine, anche per medici e veterinari, il lavoro non potrà essere lasciato fino ai 68 anni. Richiesti 35 anni di contributi, con possibile anticipo, solo per i veterinari, a 62 anni e contributo soggettivo fissato a 22%, mentre per i medici si aprirà un range tra il 19,5% e il 33%. per queste due categorie professionali, si è aperta la possibilità di un sistema retributivo tarato sull’intera vita lavorativa.
Sulla base di questo parametro basato non sugli ultimi anni, come vigeva per il retributivo classico abolito progressivamente dalla riforma Dini in poi, ma sull’intero arco della vita lavorativa, il ministro Fornero ha precisato che si tratta di un regime “contributivo indiretto”. Ora, i progetti di bilancio presentati dalle Casse attendono il via libera dagli stessi organi ministeriali.
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