E a nulla vale la difficoltà di bilancio lamentata dall’Ateneo.
Ad affermarlo, il Tar Puglia, Lecce, con la sentenza 1123/2012.
Per cui sì alla razionalizzione dei costi (la spending review vincola tutti, università incluse), ma con moderazione e giustificate eccezioni.
Il giudice amministrativo, pur riconoscendo infatti che il bando interno d’ateneo disponga che la remunerazione degli incarichi affidati per l’anno accademico potrà subire una decurtazione perché «le supplenze sono retribuite esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del bilancio universitario», è tuttavia fermo nel precisare come ciò non escluda in toto il compenso per gli incarichi di sostituzione negli insegnamenti.
Del resto, non potrebbe essere altrimenti, poiché non è ammissibile una rinuncia preventiva al compenso da parte del lavoratore. In tal modo verrebbe infatti a mancare un elemento essenziale del negozio giuridico in questione.
Da qui, ricorso accolto, e condanna alle spese per l’Università.
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