Il caso portato all’attenzione del Giudice di Pace di Trieste è, purtroppo, una vicenda molto comune al giorno d’oggi: i disservizi di una nota compagnia telefonica costringono una famiglia, madre e tre figli studenti, senza telefono e ADSL per circa 4 mesi. Segue tentativo di conciliazione presso il Corecom, non andato a buon fine, e successiva richiesta di risarcimento danni con atto di citazione da parte della capofamiglia.
Ciò che rende la disavventura differente da molte altre è, però, l’epilogo: il Giudice adito con sentenza n. 587/2012 del 18 luglio 2012, in totale accoglimento delle richieste di parte attrice, ha infatti condannato la compagnia telefonica convenuta a risarcire non solo il danno patrimoniale, bensì anche il danno esistenziale “per le ovvie difficoltà di far fronte alle quotidiane necessità per i rapporti familiari e nei confronti di ogni altro interlocutore esterno“.
Si legge nella sentenza: “Ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana“.
Dopo questa premessa, nelle quattro pagine di motivazioni è spiegato il ragionamento logico-giuridico che ha portato il Giudice alla decisione finale. In primo luogo, si ritiene che la compagnia telefonica debba rispondere a titolo contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c., senza necessità di richiamare la speciale tutela per i consumatori, e per violazione dell’art. 2 della Costituzione, richiamando la Sentenza a SS.UU. n. 23726/07 sul canone generale di buona fede oggettiva e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni.
Prosegue sottolineando come l’inadempimento della compagnia telefonica, “pur non incidendo sulla salute – intesa in senso stretto – dell’attrice, le abbia reso alquanto difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane attività, difficoltà costituenti presupposto per concedere alla parte attrice il risarcimento del danno esistenziale subito a causa dell’inadempimento del gestore telefonico” consistente in una “apprensione angosciosa (…) che ha inciso direttamente nella sfera emotiva e relazionale dell’interessata“.
Ma si può davvero parlare di un danno esistenziale da digital divide per un intero nucleo familiare?
Non abbiamo gli elementi sufficienti per dirlo. Se è pur vero che nella sentenza il Giudice ha richiamato espressamente le motivazioni poste alla base dell’atto di citazione, nel quale si legge che l’inadempimento della compagnia telefonica ha costretto tutta la famiglia in uno stato di “disuguaglianza digitale“, in realtà non si comprende bene se l’estensore abbia accolto e fatte proprie tali considerazioni. Del resto, sembrerebbe che la richiesta di risarcimento dei danni morali sia stata avanzata dalla sola titolare del contratto e non anche dai figli, seppur anch’essi limitati nell’esercizio delle proprie attività quotidiane.
Qui il testo integrale della sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento