Questo, in breve, il motto con cui Attilio Befera, direttore Agenzia delle Entrate, si appresta a varare il nuovo modello di redditometro, basato sulle ormai note 100 voci.
Con il termine redditometro si identifica il provvedimento ministeriale, emesso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/73, in virtù del quale l’Agenzia delle Entrate può quantificare in via presuntiva il reddito delle persone fisiche.
In altre parole, in forza dello strumento in questione l’Amministrazione può procedere ad un accertamento sintetico riscontrando la maggiore capacità contributiva del contribuente.
Il reddito determinato in forza di tale accertamento sintetico, che rappresenta una vera e propria presunzione, può essere poi contestato dal contribuente innanzi al giudice tributario.
È bene precisare, tuttavia, che il contribuente non può liberarsi contestando direttamente le voci del redditometro, ma è onerato a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
Ed infatti l’uso del redditometro non implica nessun accertamento fiscale sui redditi dichiarati dal contribuente, bensì consiste nel rivalutare ( in aumento) il reddito già dichiarato in quanto non coincide con il tenore di vita che lo stesso conduce.
Detto altrimenti: può un soggetto che guadagna diecimila euro all’anno comprarsi un’autovettura di lusso del valore di duecentomila euro?
In questa prospettiva, quindi, l’Agenzia delle Entrate non farà altro che “rideterminare” il reddito complessivo da attribuire al singolo contribuente sulla base di elementi indicativi della capacità di spesa.
L’uso del redditometro consente, pertanto, di stabilire gli indici e i coefficenti in virtù dei quali quantificare, per ognuno di essi, il reddito.
Ciò premesso, è ora possibile esaminare le novità allo studio.
Il nuovo modello prevede undici tipi di nuclei familiari e circa cento voci di spesa, articolate in sette categorie:
• abitazione
• mezzi di trasporto
• contributi e assicurazioni
• istruzione
•attività sportive e ricreative e cura della persona
• altre spese significative
• investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Occorre inoltre precisare che la divergenza tra reddito presunto e dichiarato dovrà essere di almeno il 25% ripetuto per due annualità consecutive.
Pertanto, in assenza di questi requisiti, il contribuente non dovrebbe subire nessun accertamento sintetico.
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