Solo il rispetto dei valori costituzionali può garantire la stabilità del nostro ordinamento

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Tra annunci e promesse, scadenze normative, decine di decreti di attuazione in attesa di emanazione, prossima scadenza della legislatura, da tanti si annuncia un “autunno caldo”, con la nuova fase della spending review, l’incerta ripresa delle attività dopo il periodo feriale e la grande incognita sui dati sulla produzione e sull’occupazione.

In questa delicatissima e complessa situazione, quando sarebbe necessaria unità di intenti e cooperazione tra le Istituzioni dello Stato, proliferano i contenziosi a tutti i livelli, con un conflitto istituzionale che registra pochi precedenti nella storia recente, tra conflitti di attribuzione tra organi e poteri dello Stato e innumerevoli ricorsi alla Corte Costituzionale e alla giustizia amministrativa per violazione dei principi costituzionali.

Il procuratore nazionale antimafia parla di una  vera e propria strategia, riferendosi alla vicenda delle intercettazioni che coinvolgono il Quirinale sulla quale rinviamo ad un precedente intervento

“Oggi c’è una destabilizzazione nuova, fatta da menti raffinatissime contro la magistratura e il capo dello Stato – afferma Grasso –  Le stragi mafiose del ’92 si inserivano in una strategia più ampia che tendeva a mantenere l’esistente ed a fermare la spinta al cambiamento. Oggi c’è una ulteriore destabilizzazione fatta da menti raffinatissime contro la magistratura e contro il capo dello Stato”.

Affermazioni che in un Paese normale porterebbero a reazioni ben diverse che al triste turpiloquio fatto di offese e insulti, senza contenuti, tra esponenti politici, e alla rissa mediatica cui stiamo assistendo nelle ultime settimane.

Al di là del caso intercettazioni e del tema del conflitto di attribuzioni, in generale abbiamo più volte sottolineato il rischio e il sospetto che, approfittando o giustificando gli interventi in nome della crisi economica, si mira a realizzare obiettivi che solo formalmente sembrano non incidere sulla Costituzione, ma invece finiscono per far mutare, poco a poco, l’approccio costituzionalmente orientato che dovrebbe ispirare l’azione del Governo.

Si sta costantemente invertendo il rapporto tra Costituzione ed economia, minando lo spirito dei principi costituzionali in nome dei mercati e della finanza (vedi https://www.leggioggi.it/2012/07/30/i-paradossi-della-politica-italiana/) che dettano sempre più apertamente e incisivamente l’agenda di Governo del nostro Paese e la nostra stessa sovranità nazionale.

Peraltro è stata la stessa Corte Costituzionale che in varie recenti pronunce ha sottolineato chiaramente il rischio cui si sta andando incontro.

Nelle recenti sentenze n. 148/2012, depositata il 7 giugno 2012, e n. 151/2012, depositata il 14 giugno 2012, la Corte ha chiaramente fissato un monito inequivocabile: “il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale”.

E’ un principio netto e chiarissimo, in risposta alla difesa dello Stato che sosteneva che le recenti misure finanziarie “trovano giustificazione nell’esigenza di far fronte con urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa salus rei publicae. La gravità della situazione consentirebbe allo Stato  di derogare alle regole costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente in ogni materia», in ottemperanza ai doveri espressi dalla Costituzione ed in applicazione dei princípi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unità della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost., dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.) e della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.)”.

“Tale assunto – afferma la Corte – non può essere condiviso. Le norme costituzionali menzionate dalla difesa dello Stato, infatti, non attribuiscono allo Stato il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali”.

Certo occorre intervenire per arginare spesa pubblica, costi e privilegi.

In nome dell’emergenza economica, soprattutto negli ultimi due anni, si è fatto ricorso ad interventi emergenziali, tramite decretazione d’urgenza, divenuta, da rimedio eccezionale e straordinario previsto dall’art. 77 della Costituzionale, a fonte primaria, quasi unica, della nostra legislazione con un chiaro sovvertimento dell’equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Con il rischio di intervenire, come viene sottolineato da più parti (si veda ad esempio un lucido intervento di Raffaele Marzo su Filodiritto.com)  con poca lucidità, azzardando soluzioni in grado di incidere (male) solo nel breve periodo; efficaci nel presente ma non nel futuro.

Diffusi e frequenti sono gli improvvisati interventi su norme che invece richiederebbero approfondite e complessive azioni e che, come tali, non possono essere effettuate col solo obiettivo di tagliare gli sprechi.

Occorrerebbe procedere al riordino dell’organizzazione delle istituzioni, in modo da ben bilanciare tanto la agognata razionalizzazione dei costi quanto il rispetto del tessuto normativo magari mediante una revisione graduale dell’intero ordinamento.

E’ necessario scegliere, e farlo una volta per tutte.

Scegliere se ripartire dalle Regioni e dalla tutela delle autonomie locali o se rispolverare il mito della centralità Statale.

E’ chiaro che sono in gioco due prospettive opposte sul piano della cultura politica relative alla forma dell’organizzazione democratica: l’una centralista, l’altra federalista.

Infatti, chi mette in discussione il valore o l’esistenza stesse delle autonomie locali, come rivela ad esempio il dibattito sul riordino delle Province, inevitabilmente determina una chiarissima e irrevocabile negazione del valore delle Comunità locali, poiché le aggregazioni delle Province o dei Comuni, secondo le proposte formulate dal Governo, dovranno avvenire in base a mere valutazioni di ingegneria burocratica e non nel rispetto dei principi costituzionali, della storia  e delle peculiarità dei territori e della volontà dei cittadini.

La gestione dei servizi verrebbe così stabilita senza alcuna correlazione diretta con l’esistenza di Comunità locali.

Tale visione è di carattere nazionalistico, centralista nella concezione di uno Stato che avrebbe le sue articolazioni nelle regioni e nei macro-comuni ridotti a strutture amministrative di carattere funzionale e non rispondenti al riconoscimento di Comunità autonome.

Dietro tale scelta in realtà si cela un ulteriore aspetto.

Organizzare lo Repubblica con Istituzioni vicine ai bisogni reali ed immediati del cittadino, o se, al contrario, ammettere che l’incapacità di alcuni amministratori rende oggi irrinunciabile un taglio alla stessa democrazia.

Alcune considerazioni sono obbligate.

Tagliare le rappresentanze politiche locali e gli enti può servire davvero a garantire bilanci attivi e amministrazioni efficienti?

E’ questa una soluzione adatta?

Le risposte evidentemente attengono tutte alla sfera politica.

Eppure a noi sembra che ci siano le condizioni perché si possa giungere ad una riforma organica che punti alla semplificazione reale e alla modernizzazione del nostro sistema attraverso una coerente individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Regioni  e un profondo ripensamento dell’adeguatezza dimensionale di ogni livello di governo affinché le istituzioni territoriali possano esercitare effettivamente le loro funzioni in autonomia e responsabilità ed eliminando davvero strutture, organismi ed enti non rappresentativi che appesantiscono il sistema, determinano i veri costi occulti della politica e allontanano i cittadini dalle Istituzioni.

Al contrario su tutta la pletora di Enti che ingessano la struttura amministrativa è sempre più fitta la nebbia e non si manifesta espressamente una volontà di intervento, con effetti immediati e reali di semplificazione amministrativa e di risparmi di spesa, questa sì una volontà coerente con i principi costituzionali.

Basta ricordare che il primo tentativo di soppressione degli enti risale addirittura alla Legge 4 dicembre 1956 n. 1404 contenente la disciplina generale in materia di “Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale” che all’art. 1, ancora in vigore, recita: “Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari”.

Con Decreto Ministeriale 14 gennaio 1957 è stato quindi  istituito presso la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza lo speciale Ufficio liquidazioni per dare attuazione alla Legge 1404/1956.

L’Ufficio speciale liquidazioni si trasformò successivamente in Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

Da allora, sono state avviate procedure liquidatorie lunghissime e in buona parte non concluse per 827 organismi: sono soprattutto residui burocratici delle grandi riforme degli anni “settanta”, quando, con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, vennero soppressi tutti gli enti mutualistici.

La legge 296 del 27 dicembre 2006 ha  disposto la soppressione dell’Ispettorato e attribuito le “relative competenze ad uno o più Ispettorati Generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da individuare con decreto del ministero della Economia e delle Finanze”.

Con successivo Decreto Ministeriale 30 aprile 2007 le competenze dell’Ispettorato sono state trasferite all’Ispettorato Generale di Finanza (IGF), che ha lavorato d’intesa con la Fintecna Spa (società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze).

Già la vicenda degli Uffici incaricati di gestire la soppressione, con diversi passaggi di consegne, rende un quadro non proprio incoraggiante della vicenda.

In sostanza gli enti soppressi hanno continuato a sopravvivere per decenni.

Il caso più celebre è quello della La- ti, Linee Aeree Transcontinentali Italiane, fondata l’11 settembre 1939 per avere un collegamento postale veloce con l’America meridionale, soppressa nel 1956, ma rimasta in liquidazione per cinquant’anni a causa della definizione del contenzioso tra l’Italia e Brasile sulla proprietà di alcuni terreni della società.

Vi è un caso addirittura più eclatante: L’Unione edilizia nazionale soppresso con regio decreto legge 24 settembre 1928 n. 2022 che ha continuato ad operare, seppur in liquidazione, per 70 anni e chiuso definitivamente solo nel 1998.

In una delle tante relazioni ministeriali sull’argomento, risalente ad agosto 2011, risultano ancora operanti 65 enti soppressi e in liquidazione da decenni; alcuni esempi: l’Associazione Nazionale Controllo Combustione (soppressa nel 1979); la Cassa Conguaglio Zucchero – Gestione nazionale e Gestione stralcio per i rapporti comunitari pregressi (2000); la Cassa Mutua Provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Cagliari e Oristano (1978); l’Ente Nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio (1978) e l’Orfanotrofio Marina Militare di Napoli (1974).

Altro esempio: l’Ente nazionale per la cellulosa e la carta che, nato nel 1935, doveva promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa agevolando l’uso di materie prime nazionali, disciplinarne la vendita e provvedere alla conoscenza e all’informazione sull’andamento del settore; soppresso nel 1994, nonostante siano trascorsi 17 anni, è ancora in liquidazione

Le motivazioni sono le più varie: gli aspetti previdenziali e contributivi dell’ex personale, il contenzioso legale, le posizioni creditorie e debitorie nei confronti di terzi in genere, la dismissione del patrimonio immobiliare.

Gli esempi potrebbero continuare a lungo.

Da ultimo l’impietoso esame della sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti contenuto nella deliberazione n. 1/2012 depositata l’8 marzo scorso ne rende ampia, documentata e autorevole testimonianza.

Pochi mesi fa l’Unione delle Province d’Italia ha presentato uno studio approfondito sui costi sostenuti per il funzionamento di Aziende, Società, Enti strumentali di Regioni ed Enti Locali.

Oggi esistono oltre 7000 enti strumentali (Consorzi, Aziende, Società) che occupano circa 24 mila persone nei Consigli di Amministrazione.

Il costo dei compensi, le spese di rappresentanza, il funzionamento dei consigli di amministrazione, organi collegiali, delle Società pubbliche o partecipate  nel 2010 è pari a 2,5 miliardi.

Il totale delle spese per il funzionamento delle società, Aziende, consorzi, ed enti regionali, provinciali e comunali è pari a 7.026.105.352 euro.

Allora forse si potrebbe proprio partire da questi dati.

Noi continuiamo ostinatamente a credere nei principi e nei valori della nostra Costituzione e nel sistema delle regole costituzionali che rappresentano il patto sociale tra quei soggetti politici che pur raggruppando cittadini con storie, idee, culture differenti, furono uniti nell’impegno di costruire una storia e uno Stato nuovo; che sono espressione dei valori e dei principi sui quali si fonda l’essere cittadini italiani; che sono la principale fonte del nostro ordinamento giuridico; e che sono soprattutto “diritto vivo” (diritto materiale), diritto applicato, riconosciuto come fondamentale, imprescindibile, irrinunciabile e vincolante da tutti i cittadini che fanno parte del nostro Stato e che si impegnano a rispettarle e promuoverle.

Non possiamo non registrare la sempre più marcata  distanza che vi è oggi tra il sistema costituzionale e la realtà del nostro ordinamento giuridico deformato a colpi di decreti legge dettati dall’emergenza economica e delle “richieste e aspettative” dei mercati e la colpevole superficialità – o forse consapevole disegno riformatore verso un centralismo esasperato – negli interventi sulle autonomie locali privati progressivamente di ogni autonomia e delle risorse necessarie ad erogare servizi.

Continuiamo a chiedere la tutela delle autonomie locali, perché oggi più che mai occorre che i cittadini abbiano la sensazione di una politica vicina ai bisogni ed alle aspettative, che sappia dare risposte immediate e che sia soggetta al controllo diretto e immediato del cittadino elettore.

Se si vuole evitare l’acuirsi di uno scontro istituzionale certamente non auspicabile e se non si vogliono sovvertire tacitamente i principi fondamentali del nostro Stato di diritto, allora è bene ribadire che l’ordinamento costituzionale non tollera interventi emergenziali e d’urgenza sull’assetto della Repubblica.

Interventi peraltro – almeno quelli sin qui previsti – di dubbia o nulla efficacia, senza benefici economici ma che determinano soltanto caos e inefficienze.

Carlo Rapicavoli

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