Indice
Bonus 150 euro spetta agli incapienti?
Destinatari bonus 150 euro | Norma | Condizioni | Erogazione | A domanda/Automatico |
Dipendenti | Articolo 18 | Retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.538,00 euro + non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 | Datore di lavoro | Dichiarazione scritta al datore di lavoro |
Pensionati | Articolo 19 comma 1 | Decorrenza pensione entro 1° ottobre 2022 + reddito personale Irpef non superiore a 20 mila euro nel 2021 | Inps | D’Ufficio |
Domestici | Articolo 19 comma 8 | Avere in essere uno o più rapporto di lavoro, al 24 settembre 2022 + aver beneficiato dell’indennità una tantum di 200 euro | Inps | D’ufficio |
Beneficiari Naspi e Dis-coll | Articolo 19 comma 9 | Percettori nel mese di novembre di NASpI e DIS-COLL | Inps | D’ufficio |
Beneficiari indennità disoccupazione agricola | Articolo 19 comma 10 | Percettori nel 2022 indennità di disoccupazione agricola competenza 2021 | Inps | D’ufficio |
Co.co.co., dottorandi, assegnisti di ricerca | Articolo 19 comma 11 | Contratti attivi al 18 maggio 2022 + iscrizione Gestione separata + non titolari di pensione + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro nel 2021 | Inps | a domanda |
Beneficiari indennità una tantum COVID-19 + collaboratori sportivi | Articolo 19 comma 12 | Inps / Sport e Salute S.p.A. | D’ufficio | |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti | Articolo 19 comma 13 | 50 giornate di lavoro nel 2021 + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro (sempre nel 2021) | Inps | A domanda |
Iscritti Fondo pensione lavoratori spettacolo | Articolo 19 comma 14 | 50 contributi giornalieri versati nel 2021 + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro (sempre nel 2021) | Inps | D’ufficio |
Beneficiari indennità una tantum 200 euro, di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 D.L. numero 50/2022 | Articolo 19 comma 15 | Aver beneficiato, in quanto appartenente alle categorie di cui ai commi 15 e 16, articolo 32, D.L. numero 50/2022 | Inps | D’ufficio |
Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza | Articolo 19 comma 16 | Indennità non spetta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario del bonus 150 euro | Ricarica Carta RDC | D’ufficio |
A quanto ammonta la No Tax Area
- reddito da lavoro dipendente;
- redditi asimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l) del TUIR
- Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del D.P.R. n. 382/1980 e del personale di cui all’articolo 6 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992 (articolo 50 comma 1 lettera e);
- Indennità, gettoni di presenza ed altri compensi riconosciuti da Stato, regioni, province, comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato (articolo 50 comma 1 lettera f);
- Le indennità di cui all’articolo 1 Legge numero 1261/1965 ed articolo 1 Legge numero 384/1979 percepite dai membri del Parlamento nazionale del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, oltre agli assegni vitalizi percepiti a seguito della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50 comma 1 lettera g);
- Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle con funzione previdenziale (articolo 50 comma 1 lettera h);
- Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50 comma 1 lettera i) compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 10 tra gli oneri deducibili, eccezion fatta per le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 41;
- Redditi di lavoro autonomo (articolo 53);
- Redditi di imprese minori (articolo 66);
- Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 comma 1 lettera i);
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 comma 1 lettera l).
Reddito | Limite No tax Area | Irpef Lorda | Detrazione |
Lavoro dipendente ed assimilato | 8.174 euro | 1.880,02 euro | 1.880 euro |
Pensioni | 8.500 euro | 1.955 euro | 1.955 euro |
Altri redditi | 5.500 euro | 1.265 euro | 1.265 euro |
Differenza con il Bonus 100 euro
- Un’Irpef lorda di 5.000,00 * 23% = 1.150,00;
- Una detrazione da lavoro dipendente pari a 1.880,00 euro.
- Un’Irpef lorda di 5.000,00 * 23% = 1.150,00;
- Una detrazione da lavoro dipendente pari a 1.880,00 euro.
- Irpef lorda euro 1.150,00 – detrazione lavoro dipendente euro 1.880,00 = 0 euro.
- In tal caso non spetterà pertanto il trattamento integrativo di 100 euro mensili.
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