Il nuovo Statuto della Regione del Veneto, approvato all’unanimità e già entrato in vigore, prevede la possibilità di deliberare l’indizione di una consultazione referendaria in merito a provvedimenti o proposte di competenza del Consiglio regionale, quando lo richiedono il Consiglio medesimo o cittadini o enti locali secondo quanto stabilito dalla normativa regionale (art. 27 Statuto Veneto).
Ora, se è vero, da un lato, che riguardo all’iter di riordino delle Province la Regione è chiamata a presentare al Governo una proposta di riordino, dall’altro lato la legge non specifica se questa costituisce un atto del Consiglio o della Giunta. Dando per buona l’interpretazione più favorevole, ossia che ci troviamo davanti ad un atto dell’organo d’indirizzo (il Consiglio), resta da chiedersi se la proposta di riordino, in ragione del suo contenuto, è sottoponibile a consultazione regionale.
Il problema sorge in virtù dell’intervento della Corte costituzionale la quale, chiamata ha pronunciarsi sui limiti del referendum consultivo regionale (sent. n. 256/1989 e sent. n. 496/2000), ha stabilito che questa forma di partecipazione popolare, pur essendo riconosciuta dalla Costituzione quale fondamentale istituto di democrazia diretta, può trovare sviluppo solo ed esclusivamente nell’ambito di tematiche di esclusiva attinenza regionale.
Pertanto, sorge spontaneo domandarsi se il riordino, che pure produce effetti all’interno delle singole Regioni, è considerato o meno tema di “esclusiva attinenza regionale”. Da un punto di vista tecnico, temo di no.
La procedura di riordino manca, infatti, del requisito dell’esclusività in quanto l’ultima e definitiva parola non è di competenza della Regione, ma dello Stato al quale solo spetta l’approvazione della legge di modifica delle circoscrizioni provinciali.
Affermare che l’iniziativa regionale deve essere considerata vincolante, è difficilmente sostenibile, sia perché dalla lettura del decreto n. 95/2012 non pare potersi ricavare un’ipotesi di questo tipo, sia perché se il contenuto obbligasse le Camere ne uscirebbe compromesso il principio costituzionale di autonomia ed indipendenza delle stesse.
Infine, un ultimo elemento propende per l’esclusione di un referendum regionale in materia. Opportunamente lo Statuto della Regione del Veneto contempla la consultazione popolare (art. 27 Statuto, ultimo comma) per la modifica delle circoscrizioni comunali o per la istituzione di nuovi Comuni, ma nulla dispone per le Province; e questo perché solo la prima ipotesi, come del resto prevede la Costituzione, rientra nelle prerogative della Regione in quanto è solo la legge regionale che può intervenire sul punto.
Il silenzio del legislatore statutario sulle Province è indice, quindi, di come la tematica concernente la loro modifica non rientri nella totale disponibilità dell’ente Regione.
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