Pignoramento pensioni: il nuovo limite
- Pensione;
- indennità che tengono luogo di pensione;
- Altri assegni di quiescenza;
Pignoramento pensioni: assegno sociale 2022 e calcolo del limite
- Stando all’articolo 545 c.p.c. nella sua attuale formulazione, il tetto è fissato a 468,11 euro (assegno sociale) + 234,06 (metà dell’assegno sociale) = 702,17 euro;
- Secondo l’articolo 545 c.p.c. modificato dal Decreto Aiuti bis, la soglia massima è pari a 468,11 * 2 = 936,22 euro, con un minimo di 1.000 euro.
Pignoramento pensioni: tabella della nuova quota pignorabile
- Stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle riconosciute a causa di licenziamento;
- Pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
- Il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data antecedente al pignoramento;
- I limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Riscossione | Data di riscossione | Base pignorabile | Importo che può essere pignorato | Esempio |
Accredito su conto bancario o postale intestato al debitore | Anteriore al pignoramento | Pensione mensile meno tre volte l’assegno sociale. | Tutto l’ammontare della base pignorabile | 2.000,00 (pensione) – (468,11 assegno sociale * 3 = 1.404,33) = 595,67 (base pignorabile) |
Contestuale al pignoramento o successiva | Pensione mensile meno il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro | Nel rispetto dei limiti generali per i crediti (*) previsti dall’articolo 545 c.p.c., commi 3, 4, 5 e 7 | 2.000 (pensione) – 1.000 (importo minimo in quanto il doppio dell’assegno sociale 2022 equivale a 936,22 euro) = 1.000 euro (base pignorabile) | |
Altre modalità di accredito della pensione (ad esempio in contanti) | / | |||
(*) I crediti possono essere pignorati:
– Nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato se trattasi di crediti alimentari; – Nei limiti di 1/5 se trattasi di crediti di Stato, Province e Comuni; – Nei limiti di 1/5 per ogni altro credito. Per i pignoramenti effettuati con un concorso di più cause creditorie, è consentito di pignorare la pensione fino alla metà della base pignorabile. |
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