Previa domanda all’Inps, i dipendenti possono sfruttare da un lato i permessi di cui alla Legge numero 104/1992 e, dall’altro, il congedo straordinario biennale disciplinato dal Decreto legislativo numero 151/2001.
In entrambi i casi, la copertura economica dei giorni di assenza è a carico dell’Istituto, con anticipo degli importi in busta paga da parte del datore di lavoro.
Di recente, il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, in vigore dal 13 agosto scorso, nell’ottica di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per genitori e prestatori di assistenza, nonché per conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto, tra le altre cose, alcune novità in materia di permessi retribuiti e congedo straordinario per i caregivers.
La stessa Inps è intervenuta con il Messaggio del 5 agosto 2022 numero 3096, con l’obiettivo di fornire utili chiarimenti sulle novità normative e l’iter di riconoscimento dei due istituti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Legge 104 e congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto
Caregiver: chi può richiedere i permessi retribuiti
I dipendenti caregiver, assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps, possono assentarsi dal lavoro per assistere un familiare in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 numero 104, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata Asl / Inps.
Nello specifico, l’handicap assume connotazione di gravità qualora la “minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992).
I periodi di permesso (disciplinati dall’articolo 33 comma 3 della Legge numero 104/1992) sono economicamente a carico dell’Inps, con il datore di lavoro che (salvi i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto) anticipa in busta paga gli importi.
I giorni di permesso retribuito per caregiver sono peraltro coperti da contribuzione figurativa.
Nella tabella che segue ecco a quali familiari spettano i permessi retribuiti.
Familiare | Età del portatore di handicap | Permessi |
Genitori | Fino a tre anni di età | Possibilità di scegliere tra:
– Prolungamento del congedo parentale per un massimo di tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; – Due ore di permesso giornaliero; – Tre giorni mensili anche continuativi. |
Dai tre ai dodici anni di età | Possibilità di scegliere tra:
– Prolungamento del congedo parentale per un massimo di tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; – Tre giorni mensili anche continuativi. |
|
Dai dodici anni di età | Tre giorni mensili, anche continuativi | |
Coniuge;
Parte dell’unione civile; Convivente di fatto (individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 36, Legge numero 76/2016); Parenti ed affini entro il secondo grado (*) |
Qualsiasi | Tre giorni mensili, anche continuativi |
(*) Il diritto è esteso a parenti ed affini entro il terzo grado se il genitore, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, hanno compiuto sessantacinque anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative. |
Scompare la figura del “referente unico”
Tra le novità del Decreto legislativo numero 105/2022 figura l’eliminazione del principio del cosiddetto “referente unico”, in base al quale, nel previgente sistema, eccezion fatta per i genitori “a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto” non poteva spettare a “più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave” (Messaggio Inps 5 agosto 2022 numero 3096).
Nel modificare l’articolo 33, comma 3 della Legge numero 104/1992, il Decreto legislativo in parola stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta che a far data dal 13 agosto 2022 “più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi” in alternativa tra loro “per l’assistenza alla stessa persona disabile grave” (Messaggio Inps).
Condizioni
I permessi spettano a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (per le intere ventiquattro ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private), in grado di assicurare assistenza sanitaria in maniera continuativa.
Fanno eccezione le ipotesi di ricovero a tempo pieno di:
- Minore disabile, se i sanitari certificano la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- Disabile in stato vegetativo persistente e / o con prognosi infausta a breve termine.
Domanda online
Il diritto ai permessi retribuiti per caregiver è subordinato all’invio di un’apposita istanza telematica all’Inps.
A tal proposito è necessario collegarsi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi”, muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.
In sede di trasmissione della domanda l’interessato dovrà allegare i documenti comprovanti la disabilità.
Eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate saranno segnalate tempestivamente all’Inps (in ogni caso nel termine di trenta giorni).
Eccezion fatta per le ipotesi di pagamento diretto dei permessi da parte dell’Istituto, copia del provvedimento con cui l’Inps comunica all’interessato il diritto di assentarsi in permesso retribuito, a partire da una certa data, dev’essere consegnata al datore di lavoro.
Quest’ultimo, non deve far altro che verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi, rispetto ai quali non ha alcuna ulteriore discrezionalità.
In alternativa alla domanda telematica, è possibile trasmettere l’istanza:
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgendosi a patronati ed intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Casi particolari
I lavoratori agricoli a tempo determinato, oltre ad inoltrare all’Inps il modello di domanda, sono tenuti a trasmettere anche il modulo “Portatori di handicap che lavorano – familiari di portatori di handicap: permessi richiesti da Operai/e agricoli/e” per ciascuno dei mesi interessati.
Un’altra casistica è quella delle adozioni nazionali / internazionali, in cui è necessario fornire le informazioni relative a:
- Data di ingresso in famiglia;
- Data di adozione / affidamento;
- Data di ingresso in Italia;
- Data del provvedimento;
- Tribunale competente;
- Numero del provvedimento.
Scarica il Messaggio Inps numero 3096 in pdf
Caregiver: chi può richiedere il congedo straordinario e come
I dipendenti caregiver che assistono familiari con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992) possono assentarsi dal lavoro grazie ad un congedo straordinario, anch’esso retribuito dall’Inps ed anticipato in busta paga dal datore di lavoro.
Previa domanda inoltrata all’Istituto, il beneficiario (articolo 42 Decreto legislativo numero 151/2001) può assentarsi per una durata massima complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, per ciascuna persona portatrice di handicap.
Condizioni
Al pari dei permessi retribuiti, il congedo straordinario spetta al caregiver a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno, presso istituti specializzati.
Fanno eccezione le ipotesi in cui:
- I sanitari della struttura richiedono l’assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- Il disabile si trova in stato vegetativo persistente e / o con prognosi infausta a breve termine.
A chi spetta?
Il Decreto legislativo numero 105/2022 è intervenuto proprio in materia di soggetti beneficiari del congedo straordinario:
- Introducendo il convivente di fatto (di cui all’articolo 1, comma 36, Legge numero 76/2016) tra i soggetti potenzialmente beneficiari del congedo;
- Stabilendo che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Di conseguenza, a far data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire dell’assenza biennale, secondo il seguente ordine di priorità:
Beneficiari (rispetto alla persona con handicap grave) | Condizione |
Coniuge (convivente), parte dell’unione civile (convivente), convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 | Nessuna |
Padre / madre (anche adottivi o affidatari) | Decesso, mancanza o patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 |
Uno dei figli conviventi | Decesso, mancanza o patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente, del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 e di entrambi i genitori |
Fratelli o sorelle conviventi | Decesso, mancanza o patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente, del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, di entrambi i genitori e dei figli conviventi |
Parente o affine entro il terzo grado convivente | Decesso, mancanza o patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente, del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, di entrambi i genitori, dei figli conviventi, dei fratelli / sorelle conviventi |
Domanda
Il congedo straordinario spetta previa domanda all’Inps, trasmessa collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Conclusasi positivamente l’istruttoria, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro i periodi di congedo, producendo copia del documento con cui l’Inps ha accolto la domanda.
In alternativa, è possibile trasmettere l’istanza:
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgendosi ad intermediari Inps e patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Caregiver: cosa cambia dal 13 agosto
Come chiarito dall’Inps con il Messaggio 3096, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, conseguenti alle novità introdotte dal Decreto legislativo numero 105/2022, è comunque possibile, dal 13 agosto 2022, inviare l’istanza per i permessi ed il congedo straordinario “attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato”.
Congedo straordinario e convivente di fatto
Per quanto riguarda in particolare la fruizione del congedo straordinario da parte del caregiver quando questi è un convivente di fatto, nelle more del “rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure”, sottolinea sempre l’Inps, è necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, dalla quale “risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere”.
Al contrario, nelle ipotesi di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione (sempre ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. numero 445/2000) da cui risulti che “provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso”.
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