Il divieto opera in maniera pressoché assoluta, fatta eccezione per una serie tassativa di casi, tra cui citiamo le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dove, venendo meno il contratto e la possibilità di svolgere l’attività lavorativa, eventuali ferie maturate dal dipendente, ma non godute, vengono liquidate in busta paga.
In aggiunta alle ferie, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono ulteriori periodi di assenza giustificata e retribuita, con lo scopo di:
- Ridurre l’impegno lavorativo dei dipendenti (trattasi dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro o ROL);
- Garantire ore di assenza in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex-festività”).
Partendo dal presupposto, come anticipato, che i permessi vengono riconosciuti per ragioni differenti rispetto alle ferie, analizziamo in dettaglio se (e come) possono essere liquidati e non goduti dai dipendenti.
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Pagamento dei permessi: riconoscimento nei contratti collettivi
I contratti collettivi possono disporre la fruizione dei permessi entro una determinata scadenza, superata la quale devono essere liquidati.
E’ il caso, ad esempio, del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio.
Quest’ultimo riconosce:
- Gruppi di 4 od 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle quattro festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex-festività”);
- 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti, elevate a 72 per chi ha più di 15 dipendenti, a titolo di permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “permessi ROL”).
In merito ai permessi ex-festività il CCNL dispone che le ore non fruite entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza. In alternativa, è possibile godere delle ore residue al 31 dicembre entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Eventuali ore ancora presenti dovranno essere liquidate.
Identica previsione per i permessi ROL.
In queste ipotesi, quindi, se è il contratto collettivo stesso a prevedere la monetizzazione dei permessi, l’azienda procede d’ufficio ad inserire il relativo importo in busta paga.
Il lavoratore riceverà pertanto un aumento del netto ma a fronte della perdita di ore di assenza giustificata non godute.
Pagamento dei permessi non goduti per volontà del lavoratore
In aggiunta all’ipotesi di pagamento per disposizione del contratto collettivo, è possibile che sia il lavoratore stesso a chiedere che gli venga liquidata una certa quantità di permessi non goduti.
In questo caso la richiesta può essere avanzata in qualunque momento dell’anno, anche lontano dalle scadenze contrattuali.
L’importante è che il lavoratore trasmetta al datore di lavoro un’apposita richiesta scritta da consegnare con raccomanda a mano, raccomandata A / R o posta elettronica certificata (PEC).
Nel documento, l’interessato dovrà precisare:
“Il sottoscritto______ dipendente di ______ assunto in data ______, consapevole delle conseguenze della mia richiesta in termini di mancato godimento delle ore di [permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro] maturate ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro ______,
CHIEDE
che gli venga liquidato in busta paga un importo corrispondente alle ore di [permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro] maturate e non godute, alla data della presente richiesta, quantificate in [esprimere una scelta]:
- Saldo ore maturate e non godute;
- N°______ ore maturate e non godute.
Luogo, data e firma del lavoratore
Firma del datore di lavoro per ricevuta
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Pagamento permessi non goduti come avviene
La liquidazione dei permessi avviene inserendo un apposito importo in busta paga, denominato a seconda dei casi “Permessi non goduti” o “Monetizzazione permessi”.
La somma in questione riporterà:
- In una colonna il numero di ore di permessi pagate;
- In un’altra colonna il valore della retribuzione oraria (assumendo quella in atto al momento del pagamento dei permessi).
Dalla moltiplicazione tra (ore di permessi pagate) * (retribuzione oraria) si ottiene l’importo a titolo di monetizzazione dei permessi.
Facciamo l’esempio del dipendente Mario, assunto con il III livello del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio. Di conseguenza, la sua retribuzione lorda mensile è pari a:
- Paga base euro 1.263,15;
- Contingenza euro 527,90;
- Terzo elemento euro 2,07;
per un totale complessivo di 1.793,12 euro.
Mario ha 60 ore di permessi residui. Per liquidarli si dovrà:
- Individuare il divisore fissato dal CCNL, corrispondente (se l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore) a 168;
- Ottenere la retribuzione oraria, dividendo 1.793,12 euro per 168, corrispondente a 10,67 euro;
- Moltiplicare i permessi residui per la retribuzione oraria, ottenendo così l’importo a titolo di permessi liquidati pari a 10,67 * 60 = 640,20 euro.
I 640,20 euro saranno indicati in busta paga e liquidati, una volta sottratte le trattenute a carico del lavoratore, insieme alle altre competenze del mese.
Permessi non goduti pagati liquidati: sono tassati?
L’importo presente in busta paga a titolo di liquidazione dei permessi è, a tutti gli effetti, soggetto a:
- Contributi INPS, tanto per la parte da trattenere al lavoratore quanto per quella a carico dell’azienda;
- Tassazione IRPEF.
La stessa somma, peraltro, concorre a formare il reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario, da indicare (al pari della retribuzione e delle altre competenze) in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF).
Al datore di lavoro è fatto obbligo di versare con modello F24:
- I contributi INPS, sia quelli a carico dell’azienda che i restanti trattenuti al lavoratore;
- Le somme trattenute al lavoratore a titolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali.
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