Permessi non goduti: regole e modalità di pagamento

Paolo Ballanti 18/08/22
L’ordinamento italiano vieta l’erogazione di un’indennità a titolo di ferie non godute, con lo scopo di garantire ai lavoratori la possibilità di fruire di un certo numero di ore o giorni di assenza giustificata e retribuita e recuperare le energie psicofisiche e dedicarsi alla propria vita privata e sociale: è la stessa cosa per i permessi non goduti?

Il divieto opera in maniera pressoché assoluta, fatta eccezione per una serie tassativa di casi, tra cui citiamo le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dove, venendo meno il contratto e la possibilità di svolgere l’attività lavorativa, eventuali ferie maturate dal dipendente, ma non godute, vengono liquidate in busta paga.

In aggiunta alle ferie, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono ulteriori periodi di assenza giustificata e retribuita, con lo scopo di:

  • Ridurre l’impegno lavorativo dei dipendenti (trattasi dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro o ROL);
  • Garantire ore di assenza in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex-festività”).

Partendo dal presupposto, come anticipato, che i permessi vengono riconosciuti per ragioni differenti rispetto alle ferie, analizziamo in dettaglio se (e come) possono essere liquidati e non goduti dai dipendenti.

Leggi anche >> Permessi ROL: la guida su come funzionano e come chiederli

Pagamento dei permessi: riconoscimento nei contratti collettivi

I contratti collettivi possono disporre la fruizione dei permessi entro una determinata scadenza, superata la quale devono essere liquidati.

E’ il caso, ad esempio, del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio.

Quest’ultimo riconosce:

  • Gruppi di 4 od 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle quattro festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex-festività”);
  • 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti, elevate a 72 per chi ha più di 15 dipendenti, a titolo di permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “permessi ROL”).

In merito ai permessi ex-festività il CCNL dispone che le ore non fruite entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza. In alternativa, è possibile godere delle ore residue al 31 dicembre entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Eventuali ore ancora presenti dovranno essere liquidate.

Identica previsione per i permessi ROL.

In queste ipotesi, quindi, se è il contratto collettivo stesso a prevedere la monetizzazione dei permessi, l’azienda procede d’ufficio ad inserire il relativo importo in busta paga.

Il lavoratore riceverà pertanto un aumento del netto ma a fronte della perdita di ore di assenza giustificata non godute.

Pagamento dei permessi non goduti per volontà del lavoratore

In aggiunta all’ipotesi di pagamento per disposizione del contratto collettivo, è possibile che sia il lavoratore stesso a chiedere che gli venga liquidata una certa quantità di permessi non goduti.

In questo caso la richiesta può essere avanzata in qualunque momento dell’anno, anche lontano dalle scadenze contrattuali.

L’importante è che il lavoratore trasmetta al datore di lavoro un’apposita richiesta scritta da consegnare con raccomanda a mano, raccomandata A / R o posta elettronica certificata (PEC).

Nel documento, l’interessato dovrà precisare:

Il sottoscritto______ dipendente di ______ assunto in data ______, consapevole delle conseguenze della mia richiesta in termini di mancato godimento delle ore di [permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro] maturate ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro ______,

CHIEDE

che gli venga liquidato in busta paga un importo corrispondente alle ore di [permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro] maturate e non godute, alla data della presente richiesta, quantificate in [esprimere una scelta]:

  • Saldo ore maturate e non godute;
  • N°______ ore maturate e non godute.

Luogo, data e firma del lavoratore                                                                                                                                 

Firma del datore di lavoro per ricevuta

Leggi anche >> Permessi retribuiti: mappa completa e come richiederli

Pagamento permessi non goduti come avviene

La liquidazione dei permessi avviene inserendo un apposito importo in busta paga, denominato a seconda dei casi “Permessi non goduti” o “Monetizzazione permessi”.

La somma in questione riporterà:

  • In una colonna il numero di ore di permessi pagate;
  • In un’altra colonna il valore della retribuzione oraria (assumendo quella in atto al momento del pagamento dei permessi).

Dalla moltiplicazione tra (ore di permessi pagate) * (retribuzione oraria) si ottiene l’importo a titolo di monetizzazione dei permessi.

Facciamo l’esempio del dipendente Mario, assunto con il III livello del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio. Di conseguenza, la sua retribuzione lorda mensile è pari a:

  • Paga base euro 1.263,15;
  • Contingenza euro 527,90;
  • Terzo elemento euro 2,07;

per un totale complessivo di 1.793,12 euro.

Mario ha 60 ore di permessi residui. Per liquidarli si dovrà:

  • Individuare il divisore fissato dal CCNL, corrispondente (se l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore) a 168;
  • Ottenere la retribuzione oraria, dividendo 1.793,12 euro per 168, corrispondente a 10,67 euro;
  • Moltiplicare i permessi residui per la retribuzione oraria, ottenendo così l’importo a titolo di permessi liquidati pari a 10,67 * 60 = 640,20 euro.

I 640,20 euro saranno indicati in busta paga e liquidati, una volta sottratte le trattenute a carico del lavoratore, insieme alle altre competenze del mese.

Permessi non goduti pagati liquidati: sono tassati?

L’importo presente in busta paga a titolo di liquidazione dei permessi è, a tutti gli effetti, soggetto a:

  • Contributi INPS, tanto per la parte da trattenere al lavoratore quanto per quella a carico dell’azienda;
  • Tassazione IRPEF.

La stessa somma, peraltro, concorre a formare il reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario, da indicare (al pari della retribuzione e delle altre competenze) in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF).

Al datore di lavoro è fatto obbligo di versare con modello F24:

  • I contributi INPS, sia quelli a carico dell’azienda che i restanti trattenuti al lavoratore;
  • Le somme trattenute al lavoratore a titolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali.

 

Paolo Ballanti

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