Maternità lavoratrici: tutte le novità in vigore dal 13 agosto

Nuove regole per la maternità di lavoratrici autonome e libere professioniste

Paolo Ballanti 12/08/22
Il Decreto legislativo per la conciliazione vita-lavoro, in vigore dal prossimo 13 agosto, modifica in maniera rilevante gli istituti di welfare, introdotti nell’ordinamento italiano con l’obiettivo di semplificare la sfera privata e professionale di cittadini e famiglie: maternità, paternità, congedi parentali e non solo.

Novità entrano in vigore per i permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 e congedo straordinario biennale (entrambi riconosciuti ai lavoratori che assistono familiari con disabilità), oltre al sistema dei congedi per gli eventi maternità e paternità, in large parte racchiusi nel Decreto legislativo numero 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Nell’ottica di garantire una tutela non solo ai lavoratori dipendenti ma ad altri soggetti che si collocano al di fuori dell’universo della subordinazione, il Testo Unico riconosce rispettivamente agli articoli 66 e 70, una copertura economica per i periodi di assenza in maternità di lavoratrici autonome ed imprenditrici agricole (iscritte all’INPS) e libere professioniste (iscritte nelle rispettive Casse di previdenza).

Entrambi gli articoli sono stati ritoccati dal Decreto conciliazione vita lavoro del 30 giugno in maniera estensiva, al fine di aumentare i mesi coperti dall’indennità economica. L’INPS stessa è intervenuta al fine di fornire utili chiarimenti sulle novità normativa, nello specifico con il Messaggio del 4 agosto 2022 numero 3066.

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Analizziamo la novità in dettaglio.

Maternità lavoratrici autonome

Il Decreto legislativo numero 105/2022 modifica la maternità obbligatoria per le lavoratrici autonome, grazie all’articolo 2 comma 1 lettera t).

All’interno del Testo Unico, precisamente all’articolo 68, è inserito il comma 2-ter in cui si dispone che in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici” alle lavoratrici è corrisposta l’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

Certificato medico

Come precisato dall’INPS nel Messaggio numero 3066 l’indennità è erogabile in “presenza di un accertamento medico della ASL”.

La disciplina attuale

Prima del Decreto legislativo numero 105 ed in ogni caso in base alla normativa in vigore fino al prossimo 12 agosto, in favore di:

  • Coltivatrici dirette;
  • Colone e mezzadre;
  • Imprenditrici agricole;
  • Lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali;

è corrisposta dall’INPS, previa domanda, un’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa.

La somma in questione è corrisposta direttamente dall’Istituto al beneficiario a mezzo:

  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale o carta di pagamento dotata di IBAN.

Indennità giornaliera

Per le lavoratrici autonome in agricoltura, il trattamento (a giornata) è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, in relazione all’anno precedente il parto. Il valore di riferimento, per l’anno 2022, corrisponde ad euro 35,52.

Nei confronti di artigiani e commercianti, l’indennità corrisponde all’80% del minimale retributivo della qualifica di impiegato dei settori commercio ed artigianato, pari nel 2022 ad euro 39,93.

Il Messaggio INPS numero 3066 ha precisato che anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, l’indennità spettante “è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità / paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma”.

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Maternità libere professioniste

L’articolo 70 del Testo Unico riconosce in favore delle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (di cui all’elenco dell’allegato D della norma, tra cui figurano Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti), un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla stessa.

L’indennità in questione viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del “solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento” (articolo 70 comma 2).

E’ comunque previsto:

  • Un importo minimo, non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, calcolata in misura pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato;
  • Un importo massimo (elevabile dalla singola Cassa o Ente) che non può comunque eccedere cinque volte il minimale.

La prestazione spetta previa domanda presentata alla Cassa di previdenza competente, a decorrere dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

All’istanza dev’essere allegata la seguente documentazione:

  • Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
  • Dichiarazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità erogate dall’INPS a lavoratrici dipendenti, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole, colone, mezzadre e coltivatrici dirette.

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Maternità libere professioniste: le novità dal 13 agosto

Il Decreto legislativo numero 105, grazie all’articolo 2, comma 1, lettera v) interviene sul congedo di maternità per le libere professioniste aggiungendo all’articolo 70, comma 1 del Testo Unico che in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” l’indennità è riconosciuta anche “per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto”.

Le condizioni dell’interessata, al pari di quanto previsto per le lavoratrici autonome, devono essere attestate con certificazione medica rilasciata dall’ASL.

Maternità: come fare domanda dal 13 agosto

Lavoratrici autonome

Il Messaggio INPS numero 3066 se da un lato prevede per dipendenti ed iscritti alla Gestione separata, nelle more del rilascio dei necessari aggiornamenti informatici (in linea con le novità del Decreto numero 105), di trasmettere le domande al datore di lavoro / committente, salvo poi regolarizzare in seguito la richiesta sul portale telematico, per i lavoratori autonomi “che fruiscono del congedo parentale” è ammessa la possibilità di astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali “non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica”.

Non viene fatta menzione delle lavoratrici autonome tenute a presentare la domanda di congedo di maternità. Sul punto si auspicano futuri chiarimenti da parte dell’Istituto.

Libere professioniste

Per quanto riguarda invece le libere professioniste, saranno le rispettive Casse di previdenza a comunicare l’aggiornamento delle procedure di richiesta dell’indennità di maternità.

 

Paolo Ballanti

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