Reddito di Cittadinanza: la domanda equivale a disponibilità al lavoro (Did)

Paolo Ballanti 20/07/22
Introdotto come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, il Reddito di Cittadinanza (RdC) si concretizza in un sostegno economico mensile, erogato a mezzo ricarica di una carta di pagamento elettronica, finalizzato all’inserimento – reinserimento nel mondo del lavoro.

Il Decreto–legge 28 gennaio 2019 numero 4, contenente la disciplina e le caratteristiche del RdC, impone una serie di obblighi nei confronti dei nuclei familiari beneficiari del sussidio, essenzialmente racchiusi nell’articolo 4.

Quest’ultimo dispone al comma 1 che l’erogazione del beneficio è condizionata alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, oltre all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo (cosiddetto “Patto per il lavoro”) ed all’inclusione sociale con iniziative al servizio della comunità (si parla di “Patto per l’inclusione sociale”).

Nell’intento di riformare in maniera significativa l’impianto del Reddito di Cittadinanza, soprattutto nell’ottica di contrastare le forme di utilizzo fraudolento del sussidio (si pensi a chi lavora in nero ma continua a percepire il RdC) l’ultima Legge di bilancio ha modificato, tra le altre cose, la modalità di presentazione delle domande.

Si è in particolare intervenuto sulla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, inserendola direttamente in sede di presentazione dell’istanza RdC, anziché in un secondo momento (entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio) come disposto dalla normativa previgente.

Questa novità ha portato l’INPS ad aggiornare le piattaforme di presentazione delle domande di Reddito, come reso noto dallo stesso Istituto con il Messaggio del 14 luglio 2022 numero 2820.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Reddito di Cittadinanza: la vecchia norma

Il Decreto–legge 28 gennaio 2019 numero 4 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” condiziona il riconoscimento del RdC (articolo 4) a:

  • Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni;
  • Adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale (cosiddetto “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”).

Interessati dagli obblighi citati “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi” (articolo 4 comma 2), eccezion fatta per:

  • Beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • Beneficiari del Reddito di Cittadinanza, titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
  • I componenti con disabilità ai sensi della Legge numero 68/1999;
  • I componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza (secondo i criteri assunti ai fini ISEE);
  • I lavoratori di cui al comma 15­-quater dello stesso articolo 4 e quanti frequentano corsi di formazione;
  • Ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Il successivo comma 4 disciplinava l’obbligo, in capo ai soggetti beneficiari del RdC, di rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, entro “trenta giorni dal riconoscimento del beneficio”.

Reddito di Cittadinanza: le modifiche dell’ultima Legge di bilancio

Introdotta con Legge 30 dicembre 2021 numero 234 la Manovra 2022 è intervenuta in maniera significativa sul Reddito e la Pensione di cittadinanza.

Tra le modifiche, introdotte a decorrere dallo scorso 1° gennaio, si segnala proprio l’articolo 4 ed in particolare il comma 4.

Si dispone infatti, a differenza del passato, che la domanda di Reddito resa dall’interessato all’INPS per sé stesso e per tutti i componenti del nucleo, soggetti agli obblighi del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, equivale già ad una Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Viene pertanto eliminato il successivo adempimento, richiesto all’interessato, di rendere la DID entro trenta giorni dal riconoscimento del sussidio.

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Dal momento che il soggetto destinatario delle domande di RdC è l’INPS, quest’ultimo provvede a trasmettere la DID all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Ricevuti i dati, ANPAL provvede ad inserirli nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.

Come previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 4 comma 4, la domanda di RdC priva della Dichiarazione di immediata disponibilità è improcedibile.

Reddito di Cittadinanza: aggiornamento domande telematiche

A seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra 2022 sulla DID resa immediatamente in sede di richiesta del Reddito di Cittadinanza, l’INPS ha di conseguenza aggiornato la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze.

L’implementazione è stata comunicata dall’Istituto con il Messaggio del 14 luglio 2022 numero 2820 e si applica ai due canali previsti per l’invio delle domande:

  • Portale “redditodicittadinanza.gov.it – Richiedi o accedi”, muniti delle credenziali SPID;
  • Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Scarica il Messaggio del 14 luglio 2022 numero 2820 in pdf

Reddito di Cittadinanza: cosa cambia nella compilazione delle domande

Considerato che, a norma dell’articolo 4 comma 4 del D.L. numero 4/2019, la domanda di RdC priva della Dichiarazione di immediata disponibilità è improcedibile, in sede di compilazione dell’istanza, rende noto l’INPS, è necessario valorizzare con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura”.

Selezionando i due quadri, l’interessato dichiara che:

  • È consapevole che la domanda di RdC equivale a Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per sé stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare “tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc”;
  • Le integrazioni necessarie a “completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavorodevono essere fornite entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale.

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Paolo Ballanti

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