L’aereo è infine decollato alle 11:15 di venerdì mattina, con circa 12 ore di ritardo e, a quanto hanno lamentato i passeggeri, tra cui il paroliere musicale Mogol, per la notte ognuno ha dovuto arrangiarsi coi propri mezzi. Chi ha bivaccato in aeroporto, chi si è accucciato per strada, chi si è convinto a rientrare in hotel dopo aver trovato disponibilità. Insomma, una conclusione di vacanza da incubo e un rientro dalle ferie tutt’altro che antistress.
La Ryanair, intanto, ha fatto sapere che rimborserà la notte di soggiorno aggiuntiva ai passeggeri imbufaliti. Ma questa rassicurazione non basterà a frenare la rabbia dei clienti, che hanno già fatto partire i primi reclami ufficiali con una raccolta firme guidata dalla legale di Cittadinanzattiva, Marina Venezia cui ha fatto seguito la conferma di presentazione di denuncia all’Enac con tanto di class action, secondo le parole del presidente Codacons, Carlo Rienzi. A loro vantaggio, potrebbero calzare alcune sentenze recenti, che specificano le tutele e gli estremi di risarcimento in caso di “vacanza rovinata”, risarcimento danni naturalmente incluso.
In particolare, il pronunciamento del Giudice di Pace di Pozzuoli di fine 2011 stabilisce che: La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.
Il caso esaminato dal giudice prendeva in esame proprio l’annullamento di un viaggio, che aveva deluso le aspettative dei partecipanti, facendo venire meno i vincoli di prestazione specificati nel contratto d’acquisto. Dunque, sebbene l’unità di misura di queste regolamentazioni resti il pacchetto turistico nella sua interezza, i viaggiatori del volo 777 di Kos e i loro difensori non farebbero male a rileggersi la sentenza di Pozzuoli.
Altro materiale utile, per i passeggeri rimasti a terra, è rinvenibile nel Codice del Consumo, che prevede espressamente il riconoscimento del danno morale, principio poi ribadito dalla Corte di Cassazione nel caso dei pacchetti “tutto compreso” con la sentenza n.7256 dello scorso 11 maggio, che dava ragione a una coppia di sposini non proprio baciati dalla fortuna, scopertisi raggirati da una classica “sòla” proprio in luna di miele. Un precedente che però ha finito per fare giurisprudenza e che, oggi, potrebbe arrivare in soccorso proprio per quasi 200 villeggianti lasciati al gate dell’aeroporto di Kos senza spiegazioni.
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