L’uomo in questione, dolendosi delle conseguenze derivanti dalla pubblicazione dell’articolo e ritenendo di aver subito un grave pregiudizio al suo diritto alla riservatezza, decide di ricorrere al giudice.
Secondo il giudice preliminare, tuttavia, non è configurabile nella condotta del giornalista un’ipotesi delittuosa, considerato che l’articolo risulta privo di elementi che possano risultare offensivi, denigratori e lesivi della reputazione dell’interessato.
Inoltre, nel testo dell’articolo non viene riportata l’indicazione del cognome dell’uomo ma solamente il nome per intero e l’iniziale del cognome, con l’indicazione dell’attività lavorativa ma senza l’espressa indicazione del luogo in cui il protagonista abita.
Ma proprio su quest’ultimo elemento la Cassazione, con sentenza n. 30369 dello scorso 24 luglio, è intervenuta affermando che il Giudice di merito ha erroneamente escluso la configurabilità del reato di violazione della privacy (sulla base che manchino, appunto, i presupposti per l’identificazione della persona offesa) e che in realtà “ai fini dell’individuazione dell’offeso non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone”.
Quindi, affinché possa configurarsi il reato di diffamazione e di violazione della privacy, è sufficiente porre le condizioni perché chiunque sia interessato possa riconoscere in via deduttiva le persone al centro dello “scandalo”.
Resta la questione dell’interesse pubblico a rendere noti determinati fatti.
Sul punto, i giudici Supremi affermano che la relazione del negoziante «è una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata» della parte lesa, quindi «non ha alcun rilievo sociale con la conseguenza che l’articolo in questione potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e – attraverso tale violazione – la reputazione della stessa».
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