Tra decreto sviluppo, crisi economica, spread fuori controllo e spending review si rischia di perdere di vista un’importantissima scadenza: oggi 30 luglio scade infatti la possibilità di esercitare l’opzione per entrare nel nuovo regime dei minimi.
Stiamo parlando del tanto osannato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. Tale regime si configura come una “boccata d’aria fresca” per i giovani (e non solo) imprenditori e professionisti, che a fronte di determinati requisiti potranno usufruire di diversi vantaggi tra cui:
– imposta Irpef e relative addizionali comunali e regionali pari al 5%;
– esenzione liquidazione e versamento Iva – Irap;
– esenzione ritenuta d’acconto;
– esenzione dall’obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973 ;
– esenzione dagli studi di settore;
– esenzione dallo spesometro e dalla comunicazione “black-list”.
Vantaggi sicuramente apprezzabili. Ma chi può in realtà beneficiare di tutto questo?
La Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 parla chiaro: possono accedere al nuovo regime tutti i contribuenti che aprono un’attività a partire dal 1° gennaio 2012 e che hanno i requisiti già stabiliti per i “vecchi minimi”. La durata di permanenza in tale regime è di cinque esercizi, fatta salva la possibilità di continuazione per chi, allo scadere del quinquiennio, non abbia ancora superato i 35 anni di età.
E per quanto riguarda gli ex-minimi? Tutto dipende da quando è iniziata l’attivita.
Se infatti una persona fisica, ultratrentacinquenne, ha iniziato l’attività nel 2008 – o in anni successivi – può comunque rimanere nei minimi fino al quarto anno successivo a quello di inizio attività. Viceversa, se l’attività è stata intrapresa prima del 2008 e si è poi passati a partire da quell’anno al regime dei vecchi minimi, a prescindere dall’età, dal 2012 non si potrà più rientrare in tale regime vantaggioso.
Particolare non da poco: sulla base di alcuni sondaggi sembrerebbe infatti che la riduzione dei nuovi minimi potrebbe raggiungere la drastica percentuale del 95%.
Ma vediamo quali sono questi requisiti:
– i ricavi e compensi annui non devono superare i 30.000 euro;
– l’attività non deve essere una mera persecuzione dell’attività precedentemente svolta. Per capire cosa si intenda con tale affermazione bisogna guardare la Circolare n. 8/E 2011. Si esclude da tale definizione, ad esempio, chi abbia svolto il tirocinio obbligatorio per l’esercizio di arti e professioni o l’ex dipendente che dia prova di trovarsi in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà o perchè è stato licenziato (cfr. Provvedimento n. 185820/2011).
Attenzione! Non può usufruire di tale regime chi abbia esercitato un’altra attività nei tre anni precedenti, anche in forma associata o di collaboratore in impresa familiare. Esistono però delle deroghe: è il caso, ad esempio, del socio accomandante che non ha mai preso parte alla gestione dell’attività, limitandosi quindi al solo apporto di capitale.
In caso di continuità d’impresa svolta da altro soggetto a seguito di cessione d’azienda, invece, il limite risiede nei ricavi dell’impresa ceduta: questi infatti non devono superare i 30.000 euro nell’anno della cessione.
Altro requisito fondamentale è non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un importo superiore a 15.000 euro (inclusi i contratti di appalto, leasing o di locazione) nel triennio precedente. Per i beni strumentali ad uso promiscuo rileva un valore pari al 50% dei corrispettivi.
Il contribuente inoltre non deve aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni simili con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino o operazioni non imponbili in virtù di accordi o trattati internazionali.
Carattere ancor più determinante, non deve aver sostetuno spese per lavoro dipendente o per collaboratori.
Importante! l’Agenzia chiarisce che le attività di tipo precario quali le prestazioni occasionali a carattere determinato, non precludono l’ingresso al regime agevolato.
Non deve infine aver erogato sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del Tuir.
Non possono inoltre usufruire di tale regime i non residenti e le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Si decade immediatamente dal regime se si supera di oltre il 50% il limite di 30.000 euro di cui al comma 96, lettera a), numero 1). Il verificarsi di tale circostanza determina anche l’obbligo di applicazione del regime ordinario per il triennio successivo.
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