Crac Sicilia, rischio vuoto normativo dopo il default

A pendere sulla Regione Sicilia non è solo la voragine che alcuni calcoli stimano in 20 miliardi di euro: se davvero l’ente, come pare ormai inevitabile, dovesse fare crac,  il vero punto interrogativo diventerà l‘iter burocratico-amministrativo che un fallimento finirebbe per innescare. Nella storia repubblicana, infatti, non esistono precedenti per il default di un ente regionale e va da sé che il caso siciliano finirà inevitabilmente per fare giurisprudenza, ancor più considerando che la Regione incriminata è tra quelle a statuto speciale. Malgrado nessuna legge preveda esattamente una disciplina per casi di questo genere, esistono alcuni spunti giuridici che possono scongiurare lo stallo istituzionale.

E il primo appiglio per pilotare la Sicilia oltre la burrasca del crac finanziario potrebbe arrivare proprio dallo Statuto locale, che enuncia, all’articolo 27, la nomina di un Commissario governativo a fare da raccordo tra le istituzioni locali e l’amministrazione locale. E qui sorgono i primi problemi, perché già la sentenza 38/1957 della Corte costituzionale aveva abolito le funzioni di un organo, l’Alta Corte della Sicilia, che, stabilita a Roma, avrebbe dovuto fungere da avamposto amministrativo dell’autonomia siciliana a ridosso del centro statale. Un ente, dunque, rimasto in funzione per soli dieci anni, cui avrebbe dovuto rapportarsi il Commissario nominato dal governo centrale, sia per promuovere la legittimità delle leggi emanate dall’isola che, soprattutto, come previsto all’articolo 26, per porre rilievo sui “reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale”. 

La cancellazione dell’Alta Corte, dunque, legherebbe un eventuale Commissario a un doppio, inestricabile filo con i centri giuridici e governativi romani: nominato dal Governo, troverà come unico referente “operativo” la Consulta. Ma in che modo il Commissario potrebbe intervenire in una situazione come quella attuale, dove la Regione sta sprofondando nel baratro finanziario? Qui sta il vero nodo della questione. L’articolo 8 dello Statuto siciliano, infatti, prevede che il Commissario possa, in perfetta autonomia, proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell’assemblea regionale per “persistente violazione del presente Statuto”. Una volta ottenuto lo scioglimento, però, il Commissario sarebbe già destinato a uscire già di scena, lasciando il passo a una Commissione di tre membri, nominata anch’essa dal Governo nazionale, su designazione delle Camere. Con l’insediamento di questo “triumvirato”, lo Statuto prevede un limite massimo di tre mesi per indire nuove elezioni, che riconsegnino l’isola a un’amministrazione stabile. La “exit strategy”, quindi, per quanto tortuosa e zeppa di cavilli, potrebbe esserci per la Sicilia; resta da capire, però, se la cattiva gestione economica possa rientrare in toto nella casistica di cui sopra.

C’è però un’altra via che non è del tutto da scartare: il presidente della Repubblica, in caso di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, può rimuovere il Presidente della Regione tramite apposito decreto. Un approdo che potrebbe risultare obbligato se il governatore Raffaele Lombardo dovesse continuare a tergiversare, senza accogliere l’invito del premier Mario Monti a rimettere il mandato. Difficile, comunque, che, dopo il conflitto di attribuzioni sollevato proprio in questi giorni con la Procura di palermo, il capo dello Stato scelga nuovamente di entrare nella mischia, rendendo la Sicilia il ring politico del suo ultimo scorcio di presidenza.

Un’ultima scappatoia normativa è suggerita dall’articolo 120 della Costituzione, che indica come il governo possa sotituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei Comuni in caso di violazioni tali da richiedere “la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Resta ancora da vedere, però, se tale normativa possa applicarsi senza asterischi anche alle Regioni a statuto speciale. Le basi giuridiche per portare la Sicilia oltre il collasso potrebbero esserci, resta da vedere soprattutto l’ambito applicativo specifico: quel che è certo è che, se davvero default siciliano sarà, la cabina di regia si troverà in un solo luogo: a Roma.

Leggi lo Statuto della Regione Sicilia

Francesco Maltoni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento