Tuttavia, nulla impediva al T.A.R. per il Lazio, ricorrendo i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, di sollevare autonomamente la stessa davanti al giudice costituzionale, anche in ragione del fatto che i profili contenuti nel ricorso promosso dai cittadini bellunesi non sono del tutto coincidenti con qelli dedotti dalle Regioni. In secondo luogo, al fine di dimostrare l’interesse all’annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati nel ricorso, il T.A.R Lazio si è preso del tempo per valutare l’incidenza del recentissimo decreto-legge n. 95/2012, in tema di spending review, sulla sorte della Provincia di Belluno.
In questo caso, dal momento che si è in presenza di un atto che può modificare la situazione preesistente senza soddisfare l’interesse della parte ricorrente, o si procede ad impugnare l’atto medesimo con lo strumento dei motivi aggiunti nell’ambito del processo amministrativo pendente, oppure si impugna la deliberazione del Governo, di cui all’art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, con cui si interviene sui criteri della popolazione residente e della estensione territoriale, funzionali alla riduzione ed all’accorpamento delle Province, per violazione del procedimento indicato all’art. 133, comma 1, della Costituzione.
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