Ci eravamo lasciati a metà marzo con la questione giuridica portata davanti al TAR per il Piemonte, collegata alla problematica principale riferita all’esistenza o meno del progetto esecutivo dell’opera e dell’affidamento dei lavori di cantiere all’impresa realizzatrice. Oggi, dopo più di due mesi, il T.A.R. per il Piemonte (sezione prima) con l’ordinanza n. 346 pronunciata il 31 maggio 2012, e depositata il giorno successivo, ha chiarito alcuni aspetti della questione offrendo delle indicazioni importanti, seppur in sede cautelare. In particolare, i ricorrenti – Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone + altri 24 – chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Prefetto della provincia di Torino che aveva assegnato la disponibilità alle Forze di Polizia in funzione della tutela del cantiere del piazzale antistante il Museo archeologico di Chiomonte, l’area circostante un’azienda vitivinicola ivi ubicata, avendo altresì disposto il divieto di ingresso e stazionamento a chiunque nonchè circolazione nelle strade provinciali e statali adiacenti. L’unico accesso consentito era singolarmente e disgiuntamente per i proprietari frontisti e per gli addetti all’azienda vitivinicola.
A ciò si aggiunge da parte dei ricorrenti la richiesta di annullamento di tutta una serie di atti, verbali ed ulteriori ordinanze dirette a confermare quanto già disposto. Al riguardo il giudice ha ritenuto che il ricorso non è sorretto da adeguati elementi di fumus boni iuris. Il ragionamento, pur essenziale, presenta chiare valutazioni logico giuridiche. In primo luogo – sostengono i giudici – la situazione presa in esame nelle ordinanze prefettizie evidenzia delle fondate esigenze di tutela dall’ordine pubblico e della sicurezza , integrando pertanto i poteri individuati dall’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Né vi è nel caso concreto alcun superamento dei precisi limiti imposti dall’ordinamento giuridico, come quello della salvaguardia dei diritto costituzionali.
Ciò risulta tanto vero, secondo il TAR Piemonte, che non è possibile configurare – come adombrato dai ricorrenti – nessuna sospensione contra legem dell’esercizio dei diritti dei singoli da parte dell’Amministrazione.
Infatti, le misure adottate – si legge nell’ordinanza – , per incontrovertibili ragioni di sicurezza e solo in talune zone inerenti l’area di cantiere, hanno disposto particolari modalità di esercizio dei diritti dei privati, disciplinando l’accesso nei luoghi protetti. L’altro aspetto che viene messo in rilievo dal giudice è l’insussistenza di concreti profili di pregiudizio grave ed irreparabile quanto alle contestazioni dei ricorrenti, che si sono rivelate generiche e indeterminate, contraddette, in buona sostanza dalle ordinanze impugnate, nella parte in cui prevedono dei chiari meccanismi di garanzia per l’accesso ai proprietari frontisti, nonché delle possibilità di deroghe in relazione a specifiche esigenze.
D’altra parte, la proroga dei termini di efficacia delle misure adottate si è resa necessaria in ragione del protrarsi della situazione di grave turbamento dell’ordine pubblico e de pericolo per la pubblica e privata incolumità. In conclusione, per il Collegio vi è stato un ragionevole contemperamento degli interessi coinvolti, quale fondamentale parametro di valutazione del corretto esercizio del potere prefettizio.
Da qui il rigetto della richiesta in fase cautelare e la relativa compensazione delle spese.
Non si può fare a meno di osservare la nettezza dei toni assunti dai giudici, tali da far anticipare un orientamento definitivamente favorevole al potere prefettizio esercitato in Val di Susa.
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