Nel caso di specie, il figlio di un uomo di ottant’anni, subito dopo le pubblicazioni matrimoniali del padre e della giovane compagna, ha proposto opposizione ex articolo 102 del Codice civile.
Tale articolo stabilisce che genitori, ascendenti e collaterali possono opporsi al matrimonio dei parenti per qualunque causa che sia da ostacolo alla sua celebrazione.
Nella fattispecie specifica, la causa ostativa era costituita dall’età avanzata del padre.
I giudici, tuttavia, hanno affermato che l’unica causa legata all’età che impedisce la promozione del giudizio di interdizione è quella del minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età.
Quindi, al di fuori dai casi in cui l’età esclude il giudizio di interdizione, la misura di protezione contro il matrimonio contratto dall’infermo di mente è la richiesta di misura interdittiva accompagnata dall’istanza ex articolo 85, comma 2, c.c. per la sospensione della celebrazione dell’evento .
In questo caso, l’anziano fidanzato è apparso del tutto cosciente. Durante il colloquio con il giudice si è mostrato completamente lucido, rispondendo con chiarezza a tutte le domande, risultando del tutto autonomo e perfettamente capace di intendere e di volere le nozze con la giovane donna.
Per tale ragioni, l’opposizione avanzata viene rigettata e il rifiuto viene comunicato all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
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