Infatti, durante il tragitto la lavoratrice, era stata aggredita e derubata, e tale atto le aveva procurato varie lesioni.
In primo e in secondo grado, le era stato negato l’indennizzo come infortunio ‘in itinere’ sulla base del fatto che “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi connessi”.
Invece, adesso, i giudici di legittimità, hanno accolto la tesi difensiva della lavoratrice, in particolare hanno sottolineato che “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore ‘in itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro e’ protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
Spetterà ora alla Corte d’appello di Ancona riesaminare il caso.
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