La Corte di Cassazione, nel ruolo questa volta di giudice a quo, ravvisava come le disposizioni che vietano l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% rispetto a quello a tempo pieno, sarebbero state potenzialmente suscettibili di violare il legittimo affidamento riposto dai soggetti che già si trovavano nello stato di avvocati e dipendenti pubblici part-time nella possibilità di proseguire nel tempo nel mantenimento di tale duplice stato.
Per la Corte costituzionale, tuttavia, forte anche di un proprio precedente (sent. 390 del 20036) “il descritto regime di tutela, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell’affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l’impero della normativa previgente, è da ritenere assolutamente adeguato a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l’avvenire (con effetto, altresì, sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale”.
Gli artt. 4 e 35 Cost., precisano inoltre i giudici costituzionali, nel garantire il diritto al lavoro, “ne rimettono l’attuazione alla discrezionalità del legislatore. Tant’è che nemmeno il diritto dell’Unione è stato giudicato di ostacolo ad una normativa nazionale che preclude l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici a tempo parziale“.
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