L’avvocato non può impugnare autonomamente l’atto di iniziativa del procedimento disciplinare a suo carico, adottato dal Consiglio territoriale dell’Ordine forense. Si tratta, infatti, di un atto endoprocedimentale, finalizzato semplicemente ad allertare il destinatario, affinché predisponga la propria difesa.
Né giova invocare il principio costituzionale del giusto processo per avallare fondati dubbi di legittimità sulle norme di riferimento.
E’ quanto si evince dalla sentenza n. 10140/2012, delle Sezioni unite della Cassazione civile, pubblicata lo scorso 20 giugno, con la quale i giudici confermano l’orientamento giurisprudenziale prevalente, discostandosi da una più risalente pronuncia del 2008.
Nel caso di specie sul quale la Corte si è pronunciata, un avvocato ricorreva innanzi al CFN, avverso la decisione di apertura del procedimento disciplinare a suo carico, per avere rilasciato un’intervista radiofonica, nella quale descriveva la magistratura della sua città come “soggetta al potere politico ed economico locale“.
Il CNF dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto non previsto dalla legge.
Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione il ricorso è manifestamente infondato, prima di tutto, sotto il profilo dell’inidoneità dell’atto del cnf a ledere interessi legittimi o diritti soggettivi del destinatario, non incidendo “in modo definitivo sullo status del soggetto, ovvero intervenendo su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura”.
I giudici chiariscono, infatti, che tale provvedimento è un “mero atto procedimentale, tendente a sollecitare l’avvocato cui è comunicato, a predisporre le sue difese“, e pertanto non rientra nelle ipotesi di “decisioni” impugnabili, di cui all’articolo 50 della c.d. Legge professionale (L. 36/34), invocata dal ricorrente (di contro, la sentenza 29294/08 riteneva “eccessiva la concentrazione dei poteri nei Consigli territoriali nella fase che si svolge dinanzi ad essi“).
L’avvocato lamentava, inoltre, la limitazione dei suoi diritti e libertà fondamentali, “in violazione dell’art. 39 della legge professionale del 1933, che vieta il procedimento disciplinare per atti “politici“.
Tuttavia, per la Corte, invocare in sede di giudizio di legittimità, l’immunità per aver rilasciato dichiarazioni incriminate durante la campagna elettorale per le consultazioni cui il legale era candidato, è del tutto inutile, in quanto l’esclusione dell’eventuale perseguibilità dell’avvocato per la natura politica dell’atto contro il quale si procede, spetta sempre al Cnf, o comunque al giudice della deontologia.
Rimane da capire perché non giova all’avvocato sollevare dubbi di legittimità con riferimento all’articolo 111 della Costituzione.
A tal proposito, gli ermellini stabiliscono che “La comunicazione all’iscritto della delibera di apertura del procedimento disciplinare… dà attuazione all’articolo 111 Cost. e non lo disapplica né contrasta con tale norma.“
Si legge ancora nella sentenza, “Avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio, con l’indicazione di massima dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile dinanzi al CNF, né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., perché – sottolineano i giudici di Palazzo Cavour – l’immediato intervento del giudice terzo si traduce in un mero aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al consiglio dell’Ordine territoriale con lesione dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione, avendo il solo rilievo di strumento per sollecitare la preparazione della difesa del destinatario dell’atto, in caso di successivo procedimento disciplinare.“
Gli ulteriori approfondimenti nel testo della sentenza n. 10140/2012.
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