Esposizione amianto, datore responsabile anche se la malattia si manifesta dopo 40 anni

Redazione 23/06/12
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Il datore di lavoro è responsabile della morte per inalazioni di amianto del dipendente anche se la malattia si è manifestata dopo quarant’anni dall’esposizione.

Non usa mezzi termini la quarta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24997 del 21 giugno 2012, ha condannato per omicidio colposo due imprenditori che avevano consentito a un loro operaio, che lavorava quotidianamente a contatto con l’eternit, di non usare la mascherina protettiva.

E a nulla è valsa la tesi della difesa, volta a mettere in discussione il nesso di causalità diretto tra l’attività lavorativa dell’operaio e la malattia, dal momento che la prima era avvenuta nel 1965 e la malattia si era manifestata solo nel 2004.

Secondo la Suprema Corte, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.

Pertanto, al non aver provveduto a eliminare, o almeno a ridurre, l’esposizione quotidiana al materiale tossico consegue l’assunzione del rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti.

La Corte precisa inoltre che, anche se in seguito sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non v’è ragione di escludere il rapporto di causalità con l’evento e il requisito della prevedibilità dell’evento medesimo. E non v’è ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l’insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all’approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l’uso dell’amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti.

Conseguenza obiettiva di tutto ciò, a parere dei giudici ermellini, è l’affermazione che la mancata adozione di “quelle” misure di protezione ha cagionato l’evento. Ma non solo. Sotto il profilo soggettivo, è possibile per la Suprema Corte affermare che l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.

Qui il testo integrale della sentenza n. 24997 del 21 giugno 2012

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