I giudici Supremi, hanno ritenuto che laddove sia venuta meno la fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, non sia più possibile proseguire il rapporto stesso. E per tal motivo, hanno ritenuto pienamente legittimo il licenziamento “sic et sempliciter”.
Il dipendente, infatti, non solo riferiva in maniera errata e reticente sul lavoro svolto dal team da lui stesso coordinato (forniva, ad esempio, dei report alquanto incompleti), ma addirittura aveva scambiato l’azienda per un hotel…. spesso infatti abbandonava il suo posto di lavoro disattendendo in pieno le regole.
I giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso del lavoratore, hanno inoltre ritenuto inutile la doglianza del dipendente, che lamentava la mancata affissione del codice disciplinare all’interno della struttura.
Doglianza, fra l’altro, smentita con l’espletamento delle prove testimoniali, che hanno permesso di dimostrare, invece, la sua presenza.
Il Collegio, spiega che la sanzione disciplinare (licenziamento in tronco) irrogata nei confronti del dipendente è proporzionata alla gravità del fatto, dal momento che i suoi comportamenti sono risultati irrispettosi delle direttive impartite dai superiori, e poco collaborativi al punto di produrre effetti negativi sull’attività svolta.
Qui il testo integrale della sentenza n. 10337/2012 della Cassazione
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