Nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si legge che “alla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.“.
Con il Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, il Consiglio dei ministri, ha emesso due importanti decisioni in materia di mediazione: si chiedeva ai capi degli uffici giudiziari di dare maggior impulso alla mediazione delegata, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, comunicando anche gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della giustizia, cosi come previsto dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” riguardante il mantenimento degli incarichi direttivi o per il passaggio a responsabilità superiori.
Altresì, s’imponeva una sanzione (pari al valore del contributo unificato) alla parte contumace che non si fosse presentata al tentativo di conciliazione infliggendola alla prima udienza di comparizione nel successivo processo e non al termine, con la sentenza che definisce la lite.
Tuttavia, occorre fare una considerazione in merito alla notificazione dell’ incontro di mediazione.
L’ Organismo di mediazione ha l’ obbligo di convocare le parti per l’incontro di mediazione, non oltre quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione provvedendo a notificarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte chiamata in mediazione.
Ma a volte, accade, che i tempi della posta siano incerti, tanto che la raccomandata arriva dopo la data prevista dell’ incontro di mediazione.
Ne segue che all’ incontro si presentano la parte istante e il mediatore.
L’ altra parte risultante mancante, in giudizio potrà vantare l’ omissione della notifica da parte dell’ Organismo di mediazione e avere la meglio sull’ altra.
Pertanto, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così come previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. quale espressione di un generale principio di solidarietà sociale.
Segue, anche una pronuncia della Cassazione 16 ottobre 2002, n. 1476, precisando che : “oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all’altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza”.
E’ auspicabile che il mediatore all’ inizio dell’ incontro, adotti le cautele necessarie, adoperandosi ad effettuare un controllo sulla regolarità della ricezione della notifica all’ altra parte e nel caso ne riscontra l’ irregolarità, rinviare l’ incontro in data successiva prevedendo un nuovo incontro.
Al raggiungimento del quale, si formerà il verbale di mediazione.
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