Sono le vittime del paradosso della giustizia italiana che oltre all’inganno di processi interminabili subiscono la beffa di ottenere con eccessivi ritardi processuali il ristoro dovuto!
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 8283/2012, è intervenuta pochi giorni fa, limitando a due anni la durata massima, fra appello e Cassazione, entro cui deve concludersi il processo ex lege Pinto, istaurato al fine di otterenere l’equo ristoro per i danni subiti da un “processo lumaca”. Superato tale limite la vittima ha diritto a ottenere un secondo e differente ristoro.
Il Collegio, discostandosi da un precedente orientamento, riconosce, dunque, la ragionevolezza del termine di due anni, ritenendolo “pienamente compatibile con le indicazioni…della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo“, e considerando il fatto che un giudizio in Cassazione “non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno“.
Quanto al termine di quattro mesi, previsto dalla legge 89/2001, c.d. Legge Pinto, la Cassazione precisa la natura meramente sollecitatoria, e dunque non perentoria, dello stesso, essendo impensabile che un giudizio volto ad ottenere equa riparazione possa chiudersi in così breve tempo.
Anche in questo caso, dunque, il Ministero della giustizia dovrà pagare!
Qui il testo della sentenza della Cassazione nr. 8283 del 24 maggio 2012
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