Analizzando i dati statistici relativi alle liti condominiali oltre l’80% dei casi i motivi veri del contendere non riguardano direttamente gli animali, ma cani e gatti, conigli o criceti sono solamente un pretesto per dispute famigliari o tra vicini che hanno origini antiche.
Per una migliore comprensione, occorre prima analizzare il regolamento condominiale. Le fonti del regolamento condominiale sono il contratto e la deliberazione assembleare e in base a tali fonti viene posta la distinzione tra il c.d. regolamento contrattuale e quello non contrattuale.
Il regolamento di natura contrattuale è predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile condominiale ed approvato dal compratore nelle singole clausole. Il regolamento contrattuale prevale sulle norme del codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, salvo che si tratti di norme espressamente dichiarate inderogabili.
Il regolamento non contrattule invece ha natura interna tra i condomini, formato dall’assemblea. L’art. 1138, 2° co., c.c., prevede che ciascun condòmino possa prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Mentre il primo può limitare i diritti dei condomini sui piani di proprietà esclusiva, e le limitazioni all’ atto di acquisto della proprietà devono essere espressamente accettate con la conseguenza che le limitazioni e i divieti vincolano tutti i condomini successivi.
Per i regolamenti non contrattuali si applica invece il divieto contenuto dall’art 1138 c.c. ult. c., per cui non si potrà ledere i diritti che i singoli condomini hanno iure domini riguardo il loro appartamento.
Tanto premesso, sulla detenzione degli animali si sono espresse diversi leggi.
La sentenza della Cassazione n. 899 del 24.03.1972 stabiliva che: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».
Il Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990, n . 231 puntualizzava che: “la detenzione di un animale può integrare la fattispecie ex art. 844 ed è suscettibile di applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale mediato o indiretto e provochino una situazione intollerabile. Pertanto in mancanza di un regolamento condominiale contrattuale che vieti la detenzione di animali, la legittimità di tale detenzione deve essere comunque accertata in base ai criteri previsti dall’art. 844 c.c. per cui, le molestie devono essere tali da concretizzare fonti di disturbi intollerabili”.
Mentre il Tribunale di Napoli disponeva ex art. 700 c.p.c l’ allontanamento coattivo dell’ animale e il loro affidamento a un canile municipale, nel caso di animali molesti.
L’ ultima sentenza della Cassazione interviene a chiarimento e dispone quanto segue: “il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non puo’ essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facolta’ comprese nel diritto di proprieta’ dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva” (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3705).
La ratio della disposizione risiede nella tutela che il legislatore ha voluto accordare primis agli amici a quattro zampe, riconosciuti titolari di diritti non solo dall’ ordinamento italiano ma anche da Convenzione europee.
In particolare all’ art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre da 27 Stati appartenenti all’Ue, si ribadisce che gli animali sono “esseri senzienti” e hanno diritto al benessere e al rispetto.
E poi, anche ai proprietari degli animali, quale loro diritto a vivere un legame affettivo con il proprio animale domestico, trovando tutela nell’ art. 2 della Costituzione.
Pertanto, oggi si assiste a un miglioramento delle condizioni di vita dell’ animali e i casi di allontanamento sono diventati rari e si verificano solo quando ci sono comprovati motivi igenico sanitario, o concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.
Si auspica per il futuro a una maggiore tolleranza con i nostri amici a quattro zampe.
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