Per tale motivo, l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, ha precisato nei giorni scorsi che non può considerarsi applicabile retroattivamente la disposizione inserita nell’articolo 9, comma 6 del DL stesso.
Il legislatore, al riguardo, ha sottolineato che non c’è alcun margine per l’applicazione del termine breve ai tirocini in corso prima dell’entrata in vigore della novella (il decreto è stato convertito dalla legge 27/2012). Infatti, quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con norme transitorie ad hoc.
Inoltre, l’applicazione della novella ai praticanti in corso, finirebbe per creare delle disparità di trattamento, poiché il tirocinio è organizzato in funzione della durata complessiva con una programmazione che punta a conferire al praticante la preparazione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
Un’ulteriore anomalia, deriverebbe dall’applicazione retroattiva al praticante in corso dell’articolo 1 del Dpr 101/90.
Esso, infatti, consente al praticante avvocato di sostituire la pratica forense con la frequenza di un corso post-universitario per la durata di un anno; in tal caso l’applicazione retroattiva del dl Cresci-Italia, finirebbe per consentirgli di sostenere l’esame dopo un periodo effettivo di tirocinio di soli sei mesi.
Infine, la disposizione del dl 1/2012 apporta novità anche alle modalità di svolgimento del tirocinio. Novità che possono, ovviamente, valere soltanto per il futuro.
Qui il testo del parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia
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