Il governo ha annunciato che oggi, martedì 22 maggio, il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza, atto preliminare necessario per l’emanazione dell’ordinanza per l’attuazione degli interventi.
E qui si pongono i primi problemi.
Vediamo innanzitutto due aspetti rilevanti introdotti dal decreto legge.
1. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni;
2. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.
Quindi: lo stato di emergenza, e quindi la correlata gestione “in deroga” degli interventi, che consente appunto di derogare alle ordinarie procedure amministrative, è molto limitata nel tempo.
Inoltre, soprattutto, con le Ordinanze di Protezione Civile non è più possibile prevedere le modalità di erogazione ai privati di somme per la ricostruzione, in quanto con le medesime si può disporre esclusivamente:
a) l’organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento;
b) gli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità.
Il tutto ovviamente “nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate”.
E i cittadini che hanno subito danni gravi o hanno perso la loro abitazione o la loro attività produttiva?
Devono assicurarsi!
Lo Stato però aiuta…
Prevede il decreto legge:
“Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati”.
“Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all’assicurazione saranno disciplinati con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni”.
Con tale Regolamento saranno definiti modalità e termini per l’attuazione del regime assicurativo dei privati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Per aiutare tutto ciò il Dipartimento della protezione civile provvede a raccogliere ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull’entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
Dunque:
a) I cittadini dovranno, per avere risarcimenti in caso di calamità, assicurarsi;
b) Lo Stato, sentita l’ISVAP, emanerà un Regolamento per disciplinare(?) i premi relativi all’assicurazione;
c) Da tutto questo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) Gli eventuali incentivi di natura fiscale sul premio di assicurazione devono rispettare il principio dell’invarianza di gettito;
e) Sarà prevista l’esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati.
Com’è possibile dare attuazione a tutto questo?
Se non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, significa che lo Stato non può concedere contributi per favorire la stipula delle assicurazioni, il cui premio è a totale carico dei cittadini.
Se le incentivazioni fiscali “tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato” devono rispettare l’invarianza del gettito, significa che, ove previsti, dovranno essere compensati da nuove entrate (nuove tasse? Nuove accise sui carburanti?).
E per i cittadini colpiti dal terremoto del 20 maggio?
La dichiarazione dello stato di emergenza e la conseguente ordinanza dovranno essere emanate rispettando le nuove disposizioni.
Manca però il Regolamento.
Attendiamo le decisioni.
Ci sono stati degli abusi. E’ vero. Dichiarazioni di emergenza prolungate per decenni. Ricostruzioni (Belice, Irpinia…) mai ultimate.
Esiste sempre un modo per evitare gli abusi: i controlli e il rispetto della legge.
Sarà mai possibile in Italia?
Il Governo ha scelto un’altra strada. Ma è davvero questa la soluzione?
Tra i criteri indicati per la stesura del Regolamento soltanto valutazioni economiche (simulazione dei premi, stima della platea…).
E le persone?
E lo stato di necessità?
E la tutela delle fasce più deboli?
Il decreto legge deve ancora essere discusso dal Parlamento per la conversione in legge.
Si può ancora sperare in interventi correttivi o assisteremo all’ennesima questione di fiducia?
Come dice un vecchio proverbio: “Aiutati che Dio t’aiuta…”.
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