La Suprema Corte, infatti, conferisce rilevanza alla dichiarazione di un adolescente che esprime il desiderio di voler vivere con un genitore piuttosto che con l’altro.
I giudici di legittimità, “premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a paradigmi tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata”, sottolineano che la norma contenuta nell’articolo 155 sexies, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente la partecipazione del medesimo al giudizio, quanto piuttosto impone che si tenga conto degli esiti di tale ascolto.
Tuttavia, da questo rilevante principio di diritto, non deriva un’assoluta libertà di scelta del minore, in quanto resta pur sempre in capo al giudice il potere di discostare la sua valutazione dalla scelta del giovane.
Tutto ciò purché la decisione del giudice, ovviamente sempre orientata a realizzare l’interesse della prole, sia sempre motivata.
Nel caso di specie, trattandosi di un ragazzo di 17 anni certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali e affettive, la Suprema Corte ha ritenuto degna di considerazione la preferenza del giovane che propendeva per il padre anziché per la madre presso cui viveva fino a quel momento.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 7773 del 17 maggio 2012
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