Dal 21 Marzo 2011 il sistema ADR, entra in vigore, obbligatoriamente come risoluzione alternativa delle controversie, mostrando da subito le sue potenzialità innovative rispetto al sistema vigente, per vari aspetti.
La rapidità di soluzione dei conflitti, riservatezza, costi contenuti, e soprattutto la decisione emessa dal conciliatore costituita da un verbale e non sentenza utilizzabile dalle parti in Tribunale come titolo esecutivo.
Tuttavia, occorre fare una considerazione al sistema.
Dall’ intesa raggiunta il 12/05/2011 tra il ministero della Giustizia e l’ avvocatura la parte in mediazione è assistita dall’ avvocato, che gli fornisce la propria consulenza tecnica.
La questione sorge quando il ricorrente non intende presentarsi all’incontro e delega l’avvocato, in forza di procura, a rappresentarlo e difenderlo nella lite.
In tal caso sorge il problema se l’ avvocato ha anche il potere di firmare un accordo o un non accordo a suo nome.
La procura dell’avvocato è generale, e dunque trova il limite nella rappresentanza, non può sostituirsi alla persona del ricorrente materialmente assente.
Pertanto, per superare tale empasse è consigliabile che l’avvocato esibisca una specifica procura speciale autenticata da pubblico ufficiale o procura notarile.
Tale forma consente di attribuire al rappresentante anche il potere di stipulare atti di straordinaria amministrazione come è la mediazione e dà altresì maggiore tranquillità sulla sua validità nei confronti dei terzi verso i quali viene utilizzata.
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