Incidente con l’auto? Adesso il c.d. “fermo tecnico” va risarcito

Redazione 14/05/12
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un automobilista che si era limitato a citare il danno conseguente al mancato utilizzo dell’autovettura incidentata durante il tempo necessario alla sua riparazione, ha sottolineato il principio secondo cui è sufficiente dichiarare di aver subito il danno, senza dover fornire la “prova specifica” del pregiudizio in questione (si pensi, ad esempio, ai giustificativi di spesa per il noleggio di eventuali mezzi di trasporto sostitutivi).

Nella sentenza si legge, infatti, che al fine di liquidare “il danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione (…) anche in assenza di prova specifica” rileva “la sola circostanza che il proprietario sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato“. Ciò in quanto, secondo i giudici della Corte, il danno si palesa nel semplice fatto che il bollo e l’assicurazione continuino a decorrere pur se il mezzo rimane fermo in officina per le dovute riparazioni.

Naturalmente tutto ciò a prescindere dall’opportunità di ottenere il risarcimento di danni maggiori, dei quali, diversamente, si dovranno fornire le relative prove in giudizio.

Quanto fin qui riportato attiene, però, alla sola assicurazione obbligatoria, poiché in riferimento alle altre garanzie facoltative (si pensi all’assicurazione furto-incendio) si continuano ad applicare le clausule della polizza, le quali, di norma, escludono il risarcimento del fermo tecnico.

Ulteriore principio sancito dalla Corte è, infine, quello secondo cui la “sosta forzata” del veicolo va risarcita entro i limiti della sua durata teorica, pre-stabilita da appositi “tempari” adottati dalle compagnie per singolo intervento di riparazione.

Si presume, infatti, che il proprietario dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, ma ancora marciante, possa decidere di lasciare il mezzo in officina solo quando i pezzi di ricambio saranno tutti disponibili, continuando, nell’attesa, a farne uso.

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 6907 dell’8 maggio 2012

Redazione

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