Liberalizzazione farmacie, il Governo approva schema di ddl

Redazione 11/05/12
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Lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri questa mattina, su proposta del Ministro della Salute, intende superare alcuni dubbi interpretativi e di applicazione emersi in seguito all’approvazione in Senato del decreto “Cresci Italia”.

In particolare le modifiche introdotte durante la conversione in legge del decreto hanno sollevato 4 problemi:

1. La partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. In molti capoluoghi di provincia o regione (tra cui Milano) la diminuzione della popolazione residente ha fatto sì che oggi il numero di farmacie sia superiore a quello individuabile applicando il criterio demografico. Alcuni hanno ritenuto che l’espressione “farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al Comune, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle prove concorsuali, contraddicendo una delle principali finalità del concorso straordinario, che è quella di escludere, in linea di principio, i titolari di farmacia urbana. Per evitare questa contraddizione, il disegno di legge chiarisce che per farmacie soprannumerarie si intendono solo quelle aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza”, come espressamente previsto dalla più recente disposizione legislativa intervenuta in materia (legge 362 del 1991).

2. Il limite dei 40 anni d’età per la partecipazione al concorso in forma associata. Il limite appare criticabile poiché, di fatto, rende molto difficoltoso per i farmacisti di età superiore a 40 anni ottenere l’assegnazione di una farmacia, non potendo essi né documentare 20 anni di attività, né ottenere la titolarità associata. La nuova norma consente la partecipazione al concorso senza limiti d’età.

3. Il limite dell’età pensionabile per la direzione di farmacie private. L’immediata applicazione del vincolo rischia di porre in difficoltà le farmacie rurali sussidiate – il cui reddito non sempre consente di retribuire un direttore di farmacia – e tutti gli altri direttori di farmacia over 65 che, esercitando direttamente la funzione di direttore, sarebbero costretti ad attribuirla a un altro professionista. Le nuove norme escludono dall’applicazione della norma le farmacie rurali e, per tutte le altre, ne differiscono nel tempo l’entrata in vigore.

4. Il trasferimento dei locali di una farmacia. L’eliminazione, in sede di conversione in legge del decreto Cresci Italia, dell’istituto della pianta organica non è stata accompagnata da un chiarimento sulle procedure amministrative per lo spostamento delle farmacie, nel nuovo quadro normativo. Il disegno di legge fa chiarezza sulla procedure da seguire per il farmacista che intenda trasferire una farmacia in un altro locale e, al tempo stesso, abroga la disposizione sul “decentramento” delle farmacie che, quando era in vigore l’istituto della pianta organica, consentiva al farmacista di spostare il proprio esercizio in un nuovo insediamento abitativo, in attesa della revisione del Comune.

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