Corte Amministrativa di Tel Aviv, 2 marzo 2012
Parti: Internet Society – Israel Chapter (ISOC-IL) v Chief of Police for the District of Tel Aviv
FATTO
La decisione in esame, che ribalta il verdetto di primo grado, è relativa all’ordine, impartito dalle forze di polizia agli ISP israeliani, di bloccare l’accesso ai siti di otto società di gioco d’azzardo stabilite fuori dal territorio nazionale.
La questione appare interessante anche in relazione al diritto interno, attesa la identica previsione, gravante sugli ISP italiani, di bloccare l’accesso ai siti che non siano stati autorizzati dall’AAMS.
DECISIONE
La pronuncia fa seguito a fortissime polemiche avviate dalle associazioni a difesa dei diritti civili.
Il giudice del riesame non aderisce acriticamente a tali proteste, sebbene dichiari che il flusso di informazioni su internet e l’accessibilità alle stesse rappresentino espressione di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito.
Questo diritto, però, non troverebbe una sua esplicazione nel caso dei siti web delle società che operano nel settore del gioco d’azzardo, i cui contenuti (immagini, classificazioni degli eventi su cui scommettere, regolamenti, e così via enumerando) sarebbero manifestazione di mera attività imprenditoriale, solo indirettamente connessa con un’attività di comunicazione.
Il punto controverso, allora, è un altro. Il blocco dei siti internet (o, per essere più precisi, la disabilitazione dell’accesso da parte degli utenti israeliani) può avvenire esclusivamente in virtù di una norma che, come in Italia, contenga una simile previsione.
Il capo del distretto di polizia ha affermato, sul punto, che l’autorità di emanare ordini di blocco troverebbe fonte nella legge sul gioco d’azzardo.
La Corte, però, non è d’accordo: difatti la norma menzionata da parte resistente discorre di un “luogo” il cui accesso può essere chiuso. Non è ammissibile, dunque, un’interpretazione estensiva della norma che, chiaramente, si applica in caso di luoghi dotati di una intrinseca fisicità (e, in quanto tali, suscettibili di essere chiusi) e non nei confronti dei server di un sito internet.
La decisione, infine, rinvia al legislatore la soluzione del problema, osservando però che una norma che disponga il blocco dei siti web stranieri dovrebbe necessariamente disciplinare l’autorità deputata ad emanare un simile ordine, le tipologie di siti interessati e le condotte incriminate, le procedure amministrative o giudiziarie da seguire.
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