Corte UE, non esiste un diritto di accesso alle informazioni che dimostrino una discriminazione

Redazione 20/04/12
“La normativa dell’Unione deve essere interpretata nel senso che non prevede il diritto, in favore del lavoratore che affermi in maniera plausibile di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.

Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia di cui è investito, verificare se ciò avvenga nella causa principale”.

E’ quanto afferma la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 19 aprile 2012, che risolve la causa C‑415/10.

La sentenza trae origina dalla vicenda che ha visto coinvolto una signora 50enne di origine russa, la quale, ritenendo di essere in possesso dei titoli di studio richiesti, ha risposto a due annunci di lavoro pubblicati da una società tedesca.

La società tedesca tuttavia respingeva entrambe le candidature della signora, senza averla mai convocata per un colloquio e non fornendole nessuna informazioni sui motivi dell’esclusione.

Reputando di aver subito un trattamento meno favorevole rispetto ad un’altra persona in una situazione analoga in ragione del suo sesso, della sua età e della sua origine etnica, la donna si è quindi rivolta al giudice tedesco chiedendo, da un lato, un risarcimento per la discriminazione subita, e dall’altro, che la società esibisca il dossier del candidato assunto, circostanza che le consentirebbe di dimostrare di essere più qualificata di quest’ultimo.

La Corte federale del lavoro tedesca, investita della controversia, chiedeva alla Corte di giustizia, in sostanza, se il diritto dell’Unione preveda il diritto, per il lavoratore che affermi di corrispondere al profilo richiesto in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di avere accesso alle informazioni relative all’eventuale assunzione di un altro candidato da parte del datore di lavoro e, in tale ipotesi, in base a quali criteri.

La Corte di Giustizia, in via preliminare afferma che il diritto dell’Unione vieta qualsiasi discriminazione in materia di lavoro fondata sul sesso, l’età e l’origine etnica, in particolare, nell’ambito di una procedura di assunzione.

Pertanto quando un cittadino europeo si ritenga leso dall’inosservanza nei suoi riguardi del principio della parità di trattamento, deve dimostrare, dinanzi ad un tribunale o ad un’altra autorità competente, i fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione. Spetta poi alla controparte provare che non vi è stata violazione di tale principio. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari, per assicurare l’applicazione di detto principio.

La Corte ricorda, anzitutto, che incombe a colui che si ritenga leso dall’inosservanza del principio di parità di trattamento dimostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione. Solamente nel caso in cui questi abbia provato tali fatti, spetterà poi al convenuto, in un secondo momento, dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.

La Corte conferma poi la propria giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione non prevede un diritto specifico, a favore di colui che si ritenga vittima di una discriminazione, di accedere ad informazioni che gli consentano di dimostrare i fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione. Tuttavia, resta il fatto che non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell’ambito dell’accertamento dei fatti stessi, rischi di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito e, in particolare, di privare il diritto dell’Unione del proprio effetto utile.

Per i giudici europei, è questa la giurisprudenza applicabile al caso di specie, dal momento che, nonostante gli sviluppi della normativa, il legislatore dell’Unione non ha inteso modificare il regime relativo all’onere della prova. Pertanto, spetta al giudice tedesco vegliare affinché il diniego di fornire informazioni da parte della società in questione non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto dell’Unione. A tale giudice, in particolare, spetta valutare tutte le circostanze della controversia, al fine di determinare se vi siano indizi sufficienti perché i fatti che consentono di presumere la sussistenza di una siffatta discriminazione siano considerati provati.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 19 aprile 2012

 

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