Facebook e competenza territoriale

Ius On line 18/04/12
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Corte d’Appello di Pau (Francia), 23 marzo 2012 – Sébastien R. c. Facebook

FATTO

Il caso concerne la competenza territoriale in caso di responsabilità contrattuale delle piattaforme che offrono servizi di social network.

Nella fattispecie, il Sig. Sébastien R. apriva, alla fine del 2007, un profilo Facebook. Nel giugno del 2009, non riuscendo ad accedere a tale profilo, decideva di aprirne un altro, utilizzando un diverso indirizzo di posta elettronica. Anche questo secondo profilo veniva disabilitato dalla piattaforma – ancora una volta senza che fosse fornito al Sig. Sébastien R. alcun avvertimento o preavviso – e lo stesso avveniva con gli ulteriori due profili che l’utente provava a creare ex novo.

A questo punto, l’utente citava in giudizio la società Facebook Inc., chiedendo la riattivazione del proprio profilo ed un risarcimento del danno pari a 2.500 euro.

Le condizioni generali di accesso al servizio prevedevano la competenza territoriale, esclusiva, del foro della California. Facebook Inc., infatti, non gestisce i dati degli utenti dal territorio francese, ma esclusivamente da quello americano, dove sono localizzati i server all’interno dei quali sono caricati le informazioni sulla piattaforma.

DECISIONE

La Corte d’Appello di Pau ha ritenuto illecite le condizioni generali di Facebook ed, in particolare, la clausola che prevede una competenza esclusiva, in caso di controversie, per i giudici dello Stato della California.

La Corte ha basato la propria decisione sulla mancanza di un effettivo consenso da parte dell’utente nei confronti di tale clausola sulla competenza, ritenendo che il consenso stesso sia stato prestato inconsapevolmente.

A sostegno della propria tesi, la motivazione richiama l’art. 48 del codice di procedura civile francese, dove si prevede che “le disposizioni che, direttamente o indirettamente, derogano alle norme sulla competenza territoriale sono nulle salvo che non siano concordate tra tutti i contraenti”. In particolare, rileverebbe che il consenso è prestato per mezzo di “una semplice operazione quando si accede al sito (click)” e non per mezzo di “una firma per il consenso”, dando per scontato che l’utente abbia prestato la dovuta attenzione alla “clausola che non è facilmente identificabile e leggibile”.

La decisione osserva, infatti, che le condizioni generali di accesso sarebbero scritte in un carattere tipografico molto piccolo ed esclusivamente in inglese (all’epoca dei fatti, oggi sono tradotte in francese).

La Corte, peraltro, ritiene irrilevante lo status di consumatore del ricorrente, concentrandosi esclusivamente sulla consapevolezza di quest’ultimo, rilevando, tuttavia, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 46 del codice di procedura civile francese, che prevede che il danneggiato possa rivolgersi al tribunale del luogo nel quale il danno si è verificato.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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