Il Consiglio dei Ministri ha approvato invia definitiva, su proposta del Ministro dell’Interno, il disegno di legge che disciplina le modalità di elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei Presidenti della Provincia. Il risparmio atteso dal nuovo sistema è di 120 milioni di Euro per lo Stato e di circa 199 milioni di Euro per le Province.
Il nuovo “modello elettorale provinciale” è di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza. Gli elementi che lo caratterizzano sono:
1. elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;
2. elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento dells presentazione delle liste e della proclamazione;
3. ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;
4. i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;
5. è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d’età.
6. Le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. È però vietato il cumulo degli emolumenti.
AVVIO, ESERCIZIO E VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica. Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario e tra queste, in particolare:
1. una più ampia definizione di “prestazione di servizi di pagamento”. La nuova definizione è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica attualmente disponibili sul mercato, ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.
2. individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.
3. Introduce nuove forme di tutela del consumatore (es. forme di rimborso della moneta versata o forme di tutela delle somme del cliente su cui non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica)
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