La domanda che, correttamente, si pone il quotidiano, nella prima pagina, è: “Quando si parla dei famosi tagli di bilancio non si dovrebbe cominciare da qui?”.
Inquadriamo meglio la questione. Il dato ufficiale sulla spesa per incarichi e consulenze lo si ricava dal Conto annuale del personale, elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel 2012, sotto la voce “Oneri per Personale estraneo all’Amministrazione” si evidenzia la spesa complessiva di euro 2.570.745.279.
Una somma effettivamente iperbolica. Difficile da accettare e da giustificare sia per la sua entità, sia per le destinazioni inaccettabili, prestazioni di consulenze oggettivamente senza senso e senza nessuna rilevabile utilità.
Alla domanda posta da Il Fatto, la risposta che dovrebbe conseguire appare scontata: certo che occorrerebbe partire immediatamente e da subito dal taglio degli incarichi.
In effetti, il legislatore avrebbe previsto questa soluzione, con le ben note disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonchè gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Non essendo ancora stati acquisiti e diffusi i dati del conto del personale 2011, ci si dovrebbe aspettare una riduzione della spesa-monstre per incarichi esterni ad euro 514.149.055,80. Ma si può scommettere che non andrà così.
Intanto, si nota che l’articolo ha preso in considerazione incarichi “esterni” ben denominati e cioè studi e consulenze, senza menzionare le “ricerche”, altra tipologia di collaborazioni esterne. Conoscendo bene l’attitudine delle pubbliche amministrazioni a eludere le norme o comunque a fornire interpretazioni spesso di comodo, è facile presagire un incremento rilevante delle “ricerche” a discapito degli studi e delle consulenze, in quanto le prime formalmente appaiono escluse dal taglio dell’’80% rispetto al 2009.
In secondo luogo, l’articolo 6, comma 7, citato non cita nemmeno le “collaborazioni”, da intendere come collaborazioni coordinate e continuative (a progetto o meno). Esse, infatti, sono state oggetto, sempre nell’ambito della manovra estiva 2010, dell’articolo 9, comma 28, che dispone una loro riduzione del 50% rispetto al 2009.
Pertanto, a meglio vedere, la somma per spese dovute a soggetti estranei all’amministrazione, anche se si fossero rispettati rigorosamente i tagli imposti dal legislatore, risulterebbe parecchio superiore ai 514 milioni indicati sopra, considerando l’incidenza delle collaborazioni sul totale della spesa. Verosimilmente, il dato da aspettarsi dovrebbe stare dentro una forcella compresa tra gli 800 milioni e il miliardo.
Ci sono, però, da fare altre considerazioni. Sopra si è rilevata l’estrema viscidità delle pubbliche amministrazioni e degli organi di governo in particolare, molto propensi a distribuire “incarichi esterni” per intuibili scopi. Non è difficile immaginare che le “consulenze” in particolare possano aver cambiato “pelle” ed essere state ricondotte a qualcosa che somigli molto loro, cioè incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato, regolati dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, e non più, per gli enti locali, dall’articolo 110 del d.lgs 267/2000, nonostante le Sezioni Riunite della Corte dei conti abbiano – a torto – ritenuto che la norma del Tuel sia ancora in vigore.
Proprio l’astratta possibilità di affidare a “persone di fiducia” quelli che un tempo potevano essere consulenze sotto forma di incarichi dirigenziali spiega piuttosto bene come mai ancora gli enti locali non abbiano digerito la forte limitazione al ricorso a dirigenti a contratto, dovuta alla riforma-Brunetta. La quale ha imposto un limite generale pari all’8% della dotazione organica, che potrebbe salire al 18% solo quando il Governo avrà adottato il decreto di fissazione della virtuosità finanziaria degli enti, in modo che soltanto gli enti virtuosi potranno avvalersi di questa maggiore percentuale.
In effetti, nel conto degli “sprechi”, sotto la prospettiva dell’idoneità degli incarichi dirigenziali a termine ad essere utilizzati al posto delle consulenze, l’esame della spesa andrebbe esteso anche a questa tipologia. Ma, in questo caso, il Conto del personale non aiuta, perché non rileva il dato.
In ogni caso, alcune valutazioni, che inducono a considerare obbligata la strada della completa estirpazione della categoria delle “collaborazioni esterne” nella pubblica amministrazione, si impongono.
Intanto, non si può fare a meno di rilevare l’estrema difficoltà pratica ed operativa ad attribuire gli incarichi. L’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001, infatti, prevedono una quantità di presupposti e condizioni poste a garantire la legittimità dell’operato delle pubbliche amministrazioni intenzionate ad assegnare incarichi esterni, tale da rendere veramente difficilissima l’impresa. Il dispendio di energie è elevatissimo, anche perché se si dovesse procedere proprio come indica il legislatore, occorrerebbe anche svolgere procedure selettive analoghe ai concorsi.
Non appare un caso che la magistratura contabile sia letteralmente intasata da vertenze per responsabilità amministrativa ed erariale, derivanti proprio dall’assegnazione di incarichi contraria alle molteplici e pignole regole poste dal legislatore. Per il solo 2011, cercando nell’archivio informatico delle sentenze della Corte dei conti si reperiscono 52 pronunce, utilizzando la chiave di ricerca “consulenze”; 23 sentenze con la chiave “collaborazioni”; 150 con la chiave “incarichi”.
Dunque, i costi, organizzativi, finanziari, economici e giudiziari connessi agli incarichi esterni sono molto più elevati di quello che in realtà emerge dai meri conteggi delle spese connesse agli importi dei compensi.
Un’ulteriore considerazione è la seguente e riguarda il disegno di sostanziale soppressione delle province. E’ bene ricordare che la relazione tecnica del Parlamento all’articolo 23 della legge 214/2011 ha rilevato che dalla riforma prevista per le province si ricaverebbe un risparmio di 65 milioni di euro, che comunque non sono stati inseriti nelle tabelle dei risparmi derivanti dalla manovra.
L’abolizione delle province, diversamente da quanto propagandato dalla facile stampa, non comporterebbe per nulla l’estinzione della spesa che esse affrontano, circa 12 miliardi di euro, per la semplicissima ragione che estinto l’ente, occorre che qualche altro ente subentri per gestire le funzioni, spendendo egualmente le risorse. I risparmi conseguibili potrebbero essere connessi esclusivamente ai costi della politica veri e propri e a spese di organizzazione; al massimo non più di 2 miliardi ad essere ottimisti.
Ora, 2 miliardi non sono affatto pochi: un risparmio simile potrebbe finanziare veramente gli ammortizzatori sociali e rendere più concreta la fin qui solo virtuale “paccata” del Ministro Fornero. Ma, un conto è pensare di conseguire tale risparmio devastando il sistema istituzionale abolendo le province, con tutti i conseguenti problemi in tema di passaggio di competenze, funzioni, dotazioni, patrimonio, beni, società, titolarità delle entrate fiscali.
Lo capisce chiunque che la medesima cifra è possibile risparmiarla immediatamente, senza incidere sull’organizzazione e lo stesso assetto democratico del sistema, con un semplicissimo tratto di penna: “le pubbliche amministrazioni non possono conferire in alcun caso incarichi, qualunque ne sia la denominazione e l’oggetto, a personale che non conduca rapporti di lavoro subordinato e sia inserito nei propri ruoli”.
Troppo semplice?
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento