Il regime attuale
Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 167/2011 il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fa eccezione il settore delle c.d. “attività stagionali” per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato). Viene rimessa alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, attraverso la contrattazione collettiva o accordi interconfederali, la disciplina della tipologia contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati: forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un “tutor aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della formazione sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l’infortunio, divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo, possibilità di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del preavviso.
Proposta di riforma
Al fine di incoraggiare l’utilizzo dell’apprendistato, ritenuto anche dalle parti sociali il “canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro” sono proposti i seguenti interventi correttivi nel corpo del D.Lgs. 167/2011:
a) il datore di lavoro potrà assumere apprendisti purché ne confermi una certa percentuale di quelli già in servizio;
b) previsione di una durata minima dell’apprendistato (fermo restando quanto già contemplato per il settore delle attività stagionali);
c) obbligatorietà della figura del tutor ed eliminazione di quella del referente aziendale;
d) anche durante l’eventuale periodo di preavviso, e sino al termine del periodo di formazione, la disciplina dell’apprendistato continuerà ad essere applicata;
e) in assenza del libretto formativo la registrazione della formazione è sostituita da apposita dichiarazione del datore di lavoro.
Lilla Laperuta
Riforma del lavoro: ecco l’elenco completo di tutte le nostre schede:
– Riforma del lavoro: come cambia l’articolo 18 (Licenziamenti);
– Riforma del lavoro: come cambiano gli ammortizzatori sociali;
– Riforma del lavoro: come potrebbe cambiare il lavoro accessorio;
– Riforma del lavoro: come cambia l’associazione in partecipazione;
– Riforma del lavoro: come cambia il part time;
– Riforma del lavoro: come cambia il contratto di apprendistato;
– Riforma del lavoro: cosa succederà a co.co.pro. e co.co.co.?;
– Riforma del lavoro: il contratto di lavoro intermittente;
– La riforma del lavoro e l’uso patologico del contratto a tempo determinato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento