Riforma del lavoro: come cambiano gli ammortizzatori sociali

Redazione 19/03/12
Scarica PDF Stampa

Il regime attuale

Allo stato gli strumenti a sostegno del reddito previsti dall’ordinamento compongono un vero e proprio sistema complesso nel quale sono ricompresi:

a) indennità di mobilità (artt. 4 e 7 L. 223/1991);

b) incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8 e 25 L. 223/1991);

c) indennità di disoccupazione non agricola ordinaria (R.D.L. 1827/1935);

d) indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (R.D.L. 1827/1935);

e) indennità di disoccupazione speciale edile (art. 11 L. 223/1991);

f) indennità di disoccupazione nei casi di sospensione (art. 19 D.L. 185/2008);

g) indennità di disoccupazione per apprendisti (art. 19 D.L. 185/2008);

h) una tantum co.co.co/cocopro (art. 19 D.L. 185/2008);

i) cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG);

l) cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);

m) contratti di solidarietà espansivi (L. 863/1984).

Proposta di riforma

La riforma prevede (per il 2015) in sostituzione delle indennità di mobilità e di disoccupazione (lett. da a) ad h) un unico ammortizzatore, l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI). La CIGS resterà in piedi ma soltanto per le aziende in stato di crisi (anche grave) e non per le imprese che hanno già cessato la propria attività (art. 3 L. 223/2991).

Requisiti dell’ASPI. Si tratta di un sussidio destinato ad una vasta platea di lavoratori disoccupati, purché abbiano alle spalle almeno 52 settimane di contribuzione nell’arco dell’ultimo biennio. I beneficiari potranno essere tutti gli ex dipendenti delle aziende private (stabili e precari), ma anche gli impiegati pubblici che hanno lavorato con un contratto a termine o flessibile; ad essi vanno aggiunti apprendisti ed artisti sino ad oggi esclusi dall’applicazione di qualunque strumento di sostegno al reddito. L’ASPI assicurerà anche i trattamenti brevi, a chi possiede almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi

Importo e durata. Avrà un tetto massimo di 1.119 euro lordi (circa 880 euro netti al mese) e durerà solo 12 mesi (18 mesi per gli ultra 55enni). Ogni sei mesi l’importo subirà un abbattimento del 15 per cento.

Si prevedono, inoltre, fondi di solidarietà. Saranno costituiti con accordi stipulati fra sindacati ed aziende, per consentire il prepensionamento con 4 anni di anticipo rispetto alle regole generali.

Lilla Laperuta

Riforma del lavoro: ecco l’elenco completo di tutte le nostre schede:

 – Riforma del lavoro: come cambia l’articolo 18 (Licenziamenti);

 – Riforma del lavoro: come cambiano gli ammortizzatori sociali;

 – Riforma del lavoro: come potrebbe cambiare il lavoro accessorio;

 – Riforma del lavoro: come cambia l’associazione in partecipazione;

 – Riforma del lavoro: come cambia il part time;

 – Riforma del lavoro: come cambia il contratto di apprendistato;

 – Riforma del lavoro: cosa succederà a co.co.pro. e co.co.co.?;

– Riforma del lavoro: il contratto di lavoro intermittente;

– La riforma del lavoro e l’uso patologico del contratto a tempo determinato.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento