Lo si ripete ormai quasi come un “mantra” per giustificare ogni iniziativa legislativa.
Ma è sempre e davvero così?
Se le manovre di correzione di bilancio risultano necessarie e coerenti con gli impegni internazionali, è lecito dubitare che, prendendo a riferimento ineludibile le indicazioni della banca centrale europea, si possa intervenire comprimendo in modo costante e sempre più incisivo il sistema delle autonomie cui è ispirata la nostra Costituzione.
Le “richieste dell’Europa”
In nome dell’emergenza economica, gli interventi legislativi più recenti stanno conducendo ad una compressione costante ed inaccettabile dell’autonomia degli Enti costitutivi della Repubblica.
Molti interventi sono stati giustificati, oltre che dalla crisi economica, anche per effetto degli impegni assunti a livello comunitario anche a seguito della famosa “lettera” della BCE del 5 agosto.
Nel testo diffuso della lettera a firma Draghi-Trichet è forte e deciso, come mai accaduto in precedenza, l’invito al Governo italiano ad adottare misure “per ristabilire la fiducia degli investitori” e per “rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali”.
Il testo della BCE, dopo aver indicato tutte le azioni in materia economica, ritenute urgenti, conclude con una esortazione: “Incoraggiamo inoltre il Governo a prendere immediatamente misure per garantire una revisione dell’amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l’efficienza amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l’uso di indicatori di performance (soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell’istruzione). C’è l’esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province). Andrebbero rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali”.
Alla “lettera” della BCE il nostro Governo risponde con la “lettera di impegni” del 26 ottobre 2011, inviata al presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, e a quello della Commissione europea Josè Manuel Durao Barroso, che enumera tutti gli impegni assunti dall’Italia.
Molti punti descrivono gli interventi realizzati o programmati in materia di correzione dei conti pubblici, di interventi strutturali in materia previdenziale e di mercato del lavoro, di riforma e semplificazione della pubblica amministrazione e di riduzione dei costi.
Sul tema dell’organizzazione dello Stato, il Governo italiano fa riferimento ad una generica ipotesi di riforma costituzionale di “soppressione” o “razionalizzazione” delle Province e “contestualmente l’approvazione di una normativa transitoria per il trasferimento del relativo personale nei ruoli delle Regioni e dei Comuni”.
Le “lettera” del Presidente del Consiglio Berlusconi del 26 ottobre ricorda l’impegno per la riforma dello Stato fondato su due provvedimenti:
a) Disegno di legge (già approvato in prima lettura alla Camera) sulla modifica dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione al Parlamento nazionale al fine di garantire una maggiore partecipazione giovanile alla vita politica.
b) Due disegni di legge (all’esame del Parlamento) di riforma complessiva dell’organizzazione dei vertici delle istituzioni politiche, con particolare riferimento alla riduzione significativa del numero dei parlamentari, all’abolizione delle province, alla riforma in senso federale dello Stato, alla maggiore efficienza dei meccanismi decisionali e al rafforzamento del ruolo dell’esecutivo e della maggioranza.
Si legge inoltre come “Il Governo riconosce la necessità di rafforzare gli interventi volti a ridurre i costi degli apparati istituzionali. In particolare, verrà perseguita entro il 2012, una razionalizzazione e soppressione delle provincie e la riallocazione delle funzioni delle Province alle Regioni o ai Comuni, in modo da assicurare un significativo snellimento dei relativi apparati burocratici e degli organi rappresentativi”.
Sul piano della spesa, appare quasi che la riallocazione delle funzioni delle Province debba avere effetti altamente significativi quando è stato dimostrato in ogni sede – anche nella Relazione Tecnica del Governo Monti all’art. 23 del decreto “salva Italia” – che non corrisponde al vero.
Manca un’indicazione organica di riforma dello Stato e si cade nella evidente contraddizione di voler perseguire l’eliminazione di un livello di Governo locale, vicino ai cittadini, contemporaneamente alla riforma in senso federale dello Stato.
E’ evidente che non può essere “la lettera di intenti” la sede per la riforma costituzionale dello Stato; è altrettanto evidente che non può essere – come non lo è stato – il sistema finanziario a dettare le regole della democrazia.
In ogni caso non si può certo giustificare sulla base di tale impegno una sistematica compressione delle autonomie locali.
Ma vediamo in concreto quali obblighi ci chiede l’Europa di mantenere nel sistema delle autonomie.
In ambito comunitario, il nostro Paese ha assunto obblighi ben più seri e cogenti derivanti dalla formale Ratifica della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata da 45 Paese, cui è stata data esecuzione in Italia con Legge 30 dicembre 1989 n. 439 nella consapevolezza “del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere” e che “ciò presuppone l’esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali”.
La Carta impone agli Stati contraenti l’applicazione di regole che garantiscano l’indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali. Essa prevede che il principio delle autonomie locali debba fondarsi su una base legale, di preferenza di rango costituzionale. Le autorità locali devono essere elette a suffragio universale.
Tra l’altro, tali autorità devono essere in grado di regolamentare e gestire gli affari pubblici, negli ambiti individuati dalla legge, sotto la propria responsabilità e nell’interesse della popolazione locale. Di conseguenza, la Carta prevede che l’esercizio della responsabilità pubblica deve essere affidato, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini, dovendo essere riservate alla competenza delle autorità di livello superiore solo quelle responsabilità che non possono essere assunte efficacemente ai livelli inferiori.
A tali fini, la Carta indica i principi volti alla protezione dei limiti territoriali delle autorità locali, le strutture ed i mezzi amministrativi adeguati per la realizzazione dei compiti delle stesse amministrazioni, le condizioni per l’esercizio delle responsabilità a livello locale, il controllo amministrativo degli atti delle autorità locali, le fonti finanziarie delle autorità locali e la protezione legale delle autonomie locali.
I principi dell’autonomia locale contemplati dalla Carta si applicano a tutte le categorie di comunità locali. Ogni Parte s’impegna a considerarsi vincolata ad almeno venti paragrafi della parte I della Carta, ed almeno dieci di questi dovranno essere scelti tra un « nocciolo duro ».
Perché mai fra ciò che l’Europa ci chiede non vengono mai richiamati tali obblighi convenzionalmente assunti e giuridicamente vincolanti anche ai sensi dell’art. 10 della Costituzione?
La carta europea dell’autonomia locale
Vediamo dunque in concreto i principi principali contenuti nella Carta Europea dell’autonomia locale, come risultano direttamente dal testo:
1) Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.
2) Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.
3) Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.
4) L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilità ad un’altra autorità deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.
5) Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorità, centrale o regionale, solamente nell’ambito della legge.
6) Le collettività locali hanno diritto, nell’ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell’esercizio delle loro competenze.
7) Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.
8) Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.
9) Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.
10) Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.
11) Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall’esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un’adeguata copertura sociale.
12) Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.
Si tratta certamente di un documento vincolante come si evince fin dal suo primo articolo, in base al quale “le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti”.
La Carta Europea dell’autonomia locale sul piano del diritto internazionale è un atto dal contenuto complessivamente precettivo.
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa
Ai principi sanciti dalla Carta Europea dell’autonomia locale si aggiunge, da un lato, l’enunciazione del principio di sussidiarietà, o meglio ancora l’enunciazione del principio di “prossimità” nell’art. A.2 (ora art. 1 del Trattato sull’Unione) oltre che nel Preambolo, e, dall’altro, il venir meno del riferimento ai governi nazionali nella formulazione dell’art. 146 (ora art. 203) del trattato CE, aprendo così la strada alla possibilità che componenti dei governi regionali rappresentino gli Stati.
L’attenzione del Consiglio d’Europa verso le autonomie locali, però, nasce da lontanoi.
Già nel 1957, infatti, era stata istituita la Conferenza Permanente dei Poteri Regionali e Locali dell’Europa (CPPRLE), finalizzata a rappresentare nell’ambito del Consiglio d’Europa gli interessi e le esigenze regionali e locali.
La CPPRLE, nel corso degli anni, si è fatta promotrice di una concezione della democrazia quale partecipazione effettiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, alla luce di una valorizzazione dei principi di autonomia e di sussidiarietà.
In quest’ottica, la CPPRLE ha cercato di assumere, fin dall’inizio, un ruolo di propulsione e coordinamento, anche attraverso una serie di contatti informali con le istituzioni della Comunità Europea.
Tale opera di sensibilizzazione ha avuto i suoi primi frutti verso la fine degli anni ’80, ma è risultato evidente solo nel 1992, attraverso l’istituzione del Comitato delle Regioni ad opera del Trattato di Maastricht.
Da ultimo, la CPPRLE è stata riformata nel 1994 e sostituita dall’attuale Congresso dei Poteri Regionali e Locali d’Europa (CPRLE), la cui composizione ed il cui funzionamento sono regolati dalla Risoluzione 1/2000 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dalla Carta del CPRLE, annessa alla medesima risoluzione, e dalle Regole di procedure adottate dal CPRLE.
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa è l’organo portavoce degli interessi delle regioni e delle autonomie locali in seno al Consiglio d’Europa e rappresenta uno spazio privilegiato di dialogo entro il quale i rappresentanti dei poteri locali e regionali hanno la possibilità di dibattere problemi comuni e di confrontare le rispettive esperienze.
In effetti l’attività del Congresso è molto estesa e sviluppa anche altri compiti che consistono nel:
– consigliare il Comitato dei ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa su tutti gli aspetti legati alla politica locale e regionale;
– agire in stretta cooperazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali che rappresentano i poteri locali e regionali;
– organizzare audizioni e convegni a livello locale e regionale per sensibilizzare l’opinione pubblica, il cui coinvolgimento è essenziale per instaurare una autentica democrazia;
– elaborare dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e nei paesi candidati all’adesione e controllare, in particolare, l’applicazione dei principi contenuti nella Carta europea dell’autonomia locale;
– assistere i nuovi Stati membri dell’organizzazione a svolgere i compiti pratici necessari per l’applicazione di una effettiva autonomia locale e regionale.
Strutturalmente, il Congresso è composto dalla Camera dei poteri locali e la Camera delle regioni, con un proprio Presidente eletto a turno tra i membri di ogni Camera, ed il cui mandato è di due sessioni ordinarie.
Gli enti locali, in ambito europeo, non sono stati visti solo dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista funzionale, in connessione con l’affermazione del principio di sussidiarietà.
Come noto, tale principio postula che le decisioni pubbliche siano adottate al livello più vicino possibile ai cittadini destinatari delle loro conseguenze.
Nella sua versione più conosciuta e consolidata, il principio di sussidiarietà si è sviluppato nell’ambito del processo di integrazione comunitaria. Inizialmente, con l’Atto Unico Europeo (1986), limitatamente alla materia ambientale; successivamente, con il già citato Trattato di Maastricht (1992), esteso a tutte le materie di competenza concorrente dell’Unione Europea (ora si veda l’art. I-11.3 del recente Trattato Costituzionale Europeo).
Dunque, coerentemente con l’impostazione alla base dell’istituzione del Consiglio d’Europa, gli enti locali sono intesi quali primi garanti dei principi di democrazia e di tutela dei diritti fondamentali della persona che ispirano la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950.
Particolarmente significative, in quest’ottica, alcune affermazioni contenute nel Preambolo della Carta, in cui si dice che “le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di un regime democratico”.
Alla luce di tale constatazione, e “considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa”, e che “è a livello locale che il predetto diritto può esser esercitato il più direttamente possibile”, la Carta pone tra i sui obiettivi quello di un “rafforzamento dell’autonomia locale nei vari paesi europei”.
Questo, tra l’altro, nella convinzione che tale difesa delle autonomie locali “rappresenti un importante contributo all’edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere”.
Le autonomie locali nella nostra Costituzione
E’ patrimonio comune della nostra cultura giuridica l’assunto per cui anche il principio autonomista, sancito dall’art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”, concorre a realizzare il principio democratico che informa, nel suo complesso, l’ordinamento repubblicano.
Si tratta di un profilo che la dottrina più autorevoleii aveva evidenziato sin dai primissimi tempi successivi all’approvazione della Costituzione: “Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi non si risolvono nella rappresentanza ma permeano l’intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale alla Costituente la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all’affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare”.
Il concetto di autonomia locale è chiaramente ribadito come abbiamo visto dalla Carta europea delle autonomie locali.
Ora, è noto come la Carta Costituzionale, nel declinare l’articolazione territoriale dell’ordinamento in Comuni, Province e Regioni, connotava espressamente in termini di autonomia lo status spettante a ciascuno di questi enti: autonomia che segna uno stacco netto dal regime di autarchia del periodo statutario traducendosi, in primo luogo, nella capacità di determinare un proprio indirizzo politico anche attraverso l’esercizio della potestà normativaiii.
Con riferimento agli Enti locali, a dire il vero, il profilo della autonomia normativa ha ricevuto una certa attenzione da parte degli studiosi solamente dopo l’approvazione della L. n. 142/1990, con cui accanto ad una disciplina generale della potestà regolamentare è stata introdotta pure una potestà statutaria.
L’argomento è divenuto oggetto di dibattito dottrinale soprattutto dopo la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, allorché i nuovi artt. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” , 117 comma 6 “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” e 119 “ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” hanno offerto un fondamento espresso alle fonti locali, imponendo quanto meno una rimeditazione del loro inquadramento nel sistema delle fonti.
Il profilo di maggiore respiro della riforma del Titolo V appare certamente essere il principio di pariordinazione tra diversi livelli di governo: elemento profondamente innovativo ed in grado di riplasmare, a cascata, le concrete relazioni tra Enti locali, Regioni e Stato.
I recenti provvedimenti
Negli ultimi anni si sono susseguiti interventi normativi di limitazione delle autonomie locali, prima soltanto sul fronte della spesa, poi più di recente sull’intero sistema delle autonomie.
Ricordiamo soltanto i principali e più recenti:
A) i tagli alla rappresentanza democratica
L’art. 1, comma 2, della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali, a decorrere dal 2011, nella misura del 20%.
L’art. 16, comma 17, del D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 è nuovamente intervenuto disponendo la riduzione del numero dei consiglieri e assessori per i Comuni fino a 10.000 abitanti; si tratta di una riduzione ulteriore, che si aggiunge a quella già disposta nel 2010.
Per i Comuni fino a 1.000 abitanti è stata del tutto eliminata la figura degli assessori e quindi della Giunta.
B) la riforma delle Province
L’art. 23 della Legge 214/2011 trasforma la Provincia da ente politico rappresentativo della popolazione inclusa nell’ambito territoriale di riferimento, ad ente di secondo grado, con un Consiglio Provinciale composto da non più di dieci componenti eletti dai Consigli Comunali e con un Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti.
La Provincia viene poi spogliata di ogni funzione amministrativa di tipo gestionale, potendo essere titolare solo di una micro funzione di coordinamento dell’attività di Comuni.
Infine viene sostanzialmente svuotata della propria autonomia finanziaria, potendo disporre solo delle risorse relative al supporto dei propri organi.
La Provincia perde così la propria autonomia politica, la propria autonomia amministrativa e la propria autonomia finanziaria in palese contrasto con i principi costituzionali prima delineati.
Il Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 2012 ha esaminato un disegno di legge, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, che interviene sulla definizione delle nuove modalità di elezione dei Consiglieri provinciali e dei Presidenti delle Province, con le seguenti previsioni:
1) Si riduce il numero massimo di consiglieri provinciali. Per le province con più di 700.000 abitanti saranno 16, per quelle con popolazione compresa tra i 300.000 e i 700.000 saranno 12, mentre per quelle con meno di 300.000 abitanti il numero massimo di consiglieri previsto è di 10 unità.
2) I candidati al seggio di consigliere provinciale potranno essere solo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia interessata.
3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.
C) Potere sostitutivo
E’ infine sempre più frequente, nei recenti provvedimenti del Governo, il richiamo all’art. 120 della Costituzione e all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni in caso di inerzia previsto in ogni fattispecie dai servizi pubblici locali, alla liberalizzazione delle farmacie, alla riforma delle Province, alle semplificazioni.
Per potere sostitutivo si può intendere quell’istituto di diritto pubblico che consiste, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 177/1988, in un “potere eccezionale in virtù del quale un soggetto o un organo gerarchicamente superiore oppure investito della funzione di indirizzo e di vigilanza nei confronti di altri soggetti provvede, in caso di persistente inattività di questi ultimi, a compiere in loro vece atti rientranti nella competenza degli stessi”.
Ai sensi dell’art. 120 della Costituzione il potere sostitutivo può essere esercitato nei casi di:
a) di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
b) di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica;
c) quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
L’uso pressoché generalizzato della “minaccia” del ricorso al potere sostitutivo del Governo è evidentemente una grave ed incostituzionale limitazione dell’autonomia delle Regioni nelle materie di competenza.
D) tesoreria unica
L’art. 35 del decreto legge sulle liberalizzazioni ha sospeso fino al 31 dicembre 2014 l’attuale normativa relativa alla gestione della tesoreria e ripristinato le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e alle relative norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Pertanto alla data del 29 febbraio 2012 il tesoriere di ciascun Ente ha dovuto provvedere a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.
Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012.
Si dovrà altresì procedere alla smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari che verranno dettagliati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.
Con il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica gli Enti Locali non avranno più disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario.
Il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere gestire, però, la liquidità dell’ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest’ultimo.
Si tratta anche in questo caso di una grave limitazione dell’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali così privati di un importante strumento di gestione finanziaria che è risultata ampiamente vantaggiosa per le casse pubbliche, quasi di un vero e proprio “commissariamento” degli Enti in spregio al principio di autonomia finanziaria sancito dall’art. 119 della Costituzione (“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria…”).
E) pareggio di bilancio
La modifica degli art. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione ed il nuovo testo che deriverà dalla riforma una volta concluso l’iter parlamentare, applicabile a partire dall’esercizio finanziario 2014, comporterà la limitazione decisiva dell’autonomia finanziaria di Regioni e autonomie locali rimettendo alla competenza esclusiva dello Stato tramite la legge “rafforzata” di bilancio, a valenza costituzionale, prevista dal nuovo art. 81, stabilire i limiti per Regioni e Autonomie Territoriali di ricorrere all’indebitamento per investimenti nonché “le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”.
Conclusioni
E’ dunque davvero l’Europa che ci chiede di modificare il nostro sistema costituzionale ritornando al “centralismo statale”?
Abbiamo ampiamente visto che già dalla costituzione del Consiglio d’Europa nel 1949 e dall’adozione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950 sia sempre stata sancita la valorizzazione degli enti rappresentativi delle collettività territoriali.
Come si conciliano dunque i continui interventi dello Stato con i principi costituzionali che sanciscono le prerogative di Regioni ed Enti Locali e con la Carta Europea dell’Autonomia Locale?
Una revisione organica dell’organizzazione della Repubblica è necessaria per semplificare il sistema, partendo però dal riordino delle competenze e basato sul sistema delle autonomie voluto dalla Costituzione e sancito dalla Carta Europea.
Ci sono le condizioni perché si possa giungere ad una riforma organica che punti alla semplificazione reale e alla modernizzazione del nostro sistema attraverso una coerente individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Regioni e un profondo ripensamento dell’adeguatezza dimensionale di ogni livello di governo affinché le istituzioni territoriali possano esercitare effettivamente le loro funzioni in autonomia e responsabilità ed eliminando davvero strutture, organismi ed enti non rappresentativi che appesantiscono il sistema, determinano i veri costi occulti della politica e allontanano i cittadini dalle Istituzioni.
Dalle scelte che saranno adottate si misurerà la capacità della classe politica a gestire l’emergenza economica e a trarre dalla situazione di anomalia e straordinarietà dell’attuale assetto di governo un’opportunità da non sprecare per una riforma vera, non fondata sull’autoconservazione di rendite di posizione acquisite a livello centrale ma che punti sulla capacità delle autonomie locali di interpretare i bisogni della collettività, di saperle gestire, attraverso l’assunzione diretta di responsabilità, restituendo ai cittadini la sovranità che si traduce nella scelta dei propri pubblici amministratori.
Non è più tempo di demagogiche e redditizie campagne anti casta o di soluzioni che soddisfano la voglia crescente di assistere ai “tagli” alle poltrone senza un disegno organico.
Non si può fare appello ai principi costituzionali solo quando fa comodo.
Né si può derogare agli stessi principi, sacrificandoli alle esigenze della finanza o, ancor peggio, alle convenienze del momento.
Non è questo che “chiede l’Europa”.
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