Gli ultimi atti approvati dal Governo

Redazione 10/03/12
Il Governo ieri ha approvato una serie di atti, secondo la nota ufficiale di Palazzo Chigi, che di seguito si riporta:

A – “GIORNATA DELL’ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA”

Il 17 marzo è una data dal forte valore simbolico per l’Italia. È in questa data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo rappresenta quindi il punto di arrivo nel percorso dell’unificazione nazionale e, al tempo stesso, il punto di partenza del cammino verso il completamento dell’unificazione del Paese.

Per queste ragioni il Consiglio dei Ministri ha istituito, su proposta del Sottosegretario alla comunicazione e all’editoria, la “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’Italia”, da celebrare il 17 marzo di ogni anno. La nuova solennità civile, che quindi non comporta riduzioni degli orari negli uffici e nelle scuole, rappresenta la sintesi di un anno intenso di celebrazioni ed eventi – quello appena trascorso- durante il quale si è celebrato il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, con una vasta partecipazione della società civile e delle Istituzioni. Crea inoltre un’occasione nuova per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell’anniversario.

Durante la “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’Italia” è prevista l’organizzazione di iniziative, su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle città e nei luoghi di preminente rilievo per il processo di unificazione e di costituzione dello Stato italiano. Le iniziative comprendono giornate di studio, dibattiti e convegni scientifici, ma anche occasioni ricreative finalizzate a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

Dall’iniziativa non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

B – POTERI SPECIALI DEL GOVERNO (COSIDDETTA “GOLDEN SHARE”)

Il termine Golden share indica comunemente l’istituto giuridico, di origine anglosassone, grazie al quale un Governo può esercitare poteri speciali a seguito della privatizzazione o della vendita di parte del capitale di un’impresa pubblica. La normativa, introdotta negli anni Novanta del secolo scorso, in concomitanza con l’avvio dei processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, mira a salvaguardare l’interesse della società civile del Paese interessato. Ad oggi, sono numerosi i Paesi europei che si sono dotati dello strumento, la cui compatibilità con il diritto UE è stata frequentemente vagliata in sede europea.

Con il decreto-legge, approvato oggi, in tema di poteri speciali del Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e in quelli dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, proposto dal Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze e dello sviluppo economico, l’Italia si uniforma alla disciplina giuridica di cui alla normativa dell’UE, attribuendo all’Esecutivo poteri di intervento per tutelare gli interessi legittimi, essenziali e strategici del Paese.

1. Per il settore della difesa e della sicurezza nazionale, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, possono essere esercitati tre poteri speciali:

a) l’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) il veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge la predetta attività, aventi ad oggetto modifiche all’assetto societario, al mutamento dell’oggetto sociale, allo scioglimento delle società, alle cessioni di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;

c) l’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e della sicurezza nazionale, da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, o da enti pubblici italiani, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

2. Con riguardo invece ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è prevista anzitutto una notifica al Governo delle delibere adottate da una società che abbia per effetto modifiche della titolarità, la fusione o la scissione.

È poi prevista la possibilità per il Governo di sottoporre a specifiche condizioni delibere, atti o operazioni che diano luogo ad una situazione di eccezionale minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Infine, il Governo ha la possibilità di esercitare il potere di veto nel caso in cui il soggetto acquirente originario di un Paese extra-europeo si stabilisca all’interno dell’Unione attraverso l’acquisto di un’azienda o di un suo ramo. In questi casi sono però necessari due presupposti supplementari:

a) la presenza di legami tra gli operatori coinvolti e organizzazioni criminali o con soggetti o enti ad esse collegati;

b) l’intervento sulla società deve essere idoneo a garantire la continuità degli approvvigionamenti; il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti; il libero accesso al mercato.

Con queste nuove norme il Governo mira anche a chiudere la procedura d’infrazione aperta nel 2009 dalla Commissione europea, in relazione alle disposizioni di cui alla legislazione attualmente vigente in Italia. Disposizioni che oggi, sono oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea deciso dalla Commissione europea lo scorso mese di novembre 2011.

C – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOVRA INDEBITAMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, un disegno di legge di modifica della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di sovraindebitamento.

Il provvedimento, che trova giustificazione nell’attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie ed imprese, è volto, sul piano macroeconomico, a stimolare la spesa per beni di consumo e investimenti da parte delle PMI, allo scopo di invertire il trend negativo della domanda interna.

Il nuovo strumento per la gestione delle situazioni di conflitto nell’ambito dei rapporti civili ed economici pone il Paese in linea con la legislazione vigente negli altri Stati membri dell’area euro, già da tempo muniti di procedimenti esdebitatori, anche per i consumatori e le piccole imprese (da ultimo la Grecia con la legge n. 3869 del 2010). Le norme si prefiggono inoltre l’obiettivo di provocare una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.

Queste le novità principali.

1. In precedenza la legge prevedeva l’obbligatorietà dell’accordo tra debitore e creditori. La nuova impostazione introduce un criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all’accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza di un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale.

2. In tal modo anche i creditori privilegiati che non aderiscono all’accordo perdono il diritto di vedersi soddisfatti integralmente e subito. I creditori privilegiati potranno infatti essere vincolati dal provvedimento del tribunale che ritenga che non avrebbero potuto comunque ottenere di più.

3. Viene ridotta dal 70% al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori.

4. Si introduce una procedura dedicata per il consumatore debitore in base alla quale non è previsto l’accordo, ma la predisposizione (a spese del debitore) di un “piano” da parte di un apposito organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione.

D – TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa ha portato negli ultimi anni a un forte aumento dell’interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari, nonché dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Per far fronte a queste esigenza, l’Unione europea nel 2009 ha emanato una direttiva (2009/43/UE) con l’obiettivo di semplificare gli scambi intracomunitari dei prodotti destinati alla difesa e realizzare un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, destinata a favorire la realizzazione del mercato unico in questo settore.

La direttiva introduce nuove figure di licenza per la vendita di armi o di parti di armi. In particolare le novità sono:

1) Autorizzazione generale di trasferimento, la cui funzione è di consentire ai fornitori di trasferire i materiali d’armamento indicati nella stessa autorizzazione a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altro Stato membro;

2) Autorizzazione globale di trasferimento, concessa su richiesta del singolo fornitore, per una durata di tre anni salvo rinnovo, per il trasferimento di specifici materiali di armamento e categorie di componenti, per quantità e valore indeterminati, a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altri Stati membri;

3) Autorizzazione individuale di trasferimento, residuale rispetto alle precedenti, autorizza il trasferimento di una specifica quantità di materiali d’armamento a uno specifico destinatario, in casi tassativamente indicati.

Il Consiglio dei Ministri, nel dare attuazione alla direttiva, su proposta del Ministro per gli affari europei del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, oltre ai vantaggi elencati introduce le opportune misure di garanzia atte ad evitare abusi (es. triangolazioni che, attraverso il “passaggio” per uno Stato membro, occultino la finale destinazione extracomunitaria della merce).

E – STATUTO DELL’AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Il Consiglio ha inoltre approvato, in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione, lo schema di statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali.

Si tratta di un importante passo in avanti per l’attuazione del riassetto della governance pubblica in materia di strade ed autostrade di interesse nazionale, avviato con la manovra finanziaria di luglio 2011 (art. 36 del decreto-legge 98/2011).

All’Agenzia sono attribuite le funzioni di concedente della rete, precedentemente facenti capo ad Anas, che rimarrà invece titolare delle funzioni di concessionaria e gestore della rete. Le funzioni regolatorie saranno invece esercitate dall’ Autorita’ dei trasporti, in corso di istituzione.

Lo statuto, dopo l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo e la successiva emanazione.

F – CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli affari regionali, ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. La ratifica va considerata come un recepimento formale dei contenuti della Carta, dal momento che l’Italia è intervenuta con una legge in materia già nel 1999.

La tutela delle lingue minoritarie – 12 in tutto: l’albanese, il catalano, il germanico, il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo – prevede, tra le altre cose, la possibilità di insegnamento nelle scuole, di utilizzo nelle circoscrizioni giudiziarie, oltre che la diffusione di programmi culturali e attraverso i principali mezzi di comunicazione.

G – SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche in per le navi da passeggeri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, e dell’economia e finanze, ha recepito la direttiva comunitaria in tema di navigazione marittima. Il provvedimento, doveroso per armonizzare la normativa comunitaria e quella nazionale, migliora i requisiti tecnici per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

 

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