Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l’emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell’articolo 3 (cfr. Allegato al resoconto sommario del 25 gennaio 2012). Allorchè detto disegno di legge è passato all’esame dell’Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell’Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012 ) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell’attuale comma 5 dell’articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell’autospurghista.
Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del resoconto sommario della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto stenografico della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l’attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l’aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l’ambiente.
La netta presa di posizione del Sottosegretario all’Ambiente fa ben sperare sull’auspicata correzione del Manuale Operativo del Sistri (versione 2.4 del 26 aprile 2011), che, come già evidenziato nel precedente articolo pubblicato il 24 novembre 2011, contiene istruzioni errate (anche contra legem) che compromettono la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie. Invero, in merito al citato Manuale Operativo, va detto che da qualche tempo, pur essendo menzionato nella sezione “Manuali e Guide” del sito del SISTRI, non è più cliccabile – il che potrebbe anche far pensare ad una sorta di sospensione di fatto, magari in attesa di un’eventuale verifica degli errori più volte sottolineati; ma se così fosse, allora è stato dimenticato di cancellare tale documento da un altro link, non raggiungibile dalle pagine del SISTRI, ma tuttora attivo.
Per concludere, ancora oggi, rimane in vigore l’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 205/2010, ove, per i soli rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è stato previsto (per fictio juris) che sia “considerato” produttore di tali rifiuti l’autospurghista, pur conservando l’obbligo di tracciabilità e l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi. Detta norma, come già scritto nell’articolo dello scorso 5 marzo 2011, non poteva e non può essere applicata ai rifiuti delle fosse settiche, nè ai rifiuti di bagni mobili – ciò, oggi, è assolutamente pacifico, visto che la Camera dei Deputati ha espressamente respinto emendamenti che prevedevano l’assimilazione di detti rifiuti a quelli della pulizia manutentiva delle reti fognarie.
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