Governo, approvato il decreto legge sulla semplificazione fiscale

Redazione 25/02/12
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Ieri sera il Governo ha approvato il previsto decreto legge in materia di semplificazione fiscale: 13 articoli di un provvedimento, predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che intende contemperare equità e controllo mirato degli illeciti.

Di seguito, i punti essenziale del provvedimento, nella sintesi predisposta da Palazzo Chigi.

Anzitutto, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. In proposito, il decreto prevede la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:

a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;

b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.

Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.

Comunicazioni e adempimenti formali

Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un’apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali).

Con l’odierno provvedimento si eviterà che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.

Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento. Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l’interesse erariale, né l’attività di accertamento.

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Fino a ieri vigeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. Dal 1° gennaio di quest’anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.

Comunicazione operazioni black-list – Introduzione soglia

Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.

Facilitazioni per imprese e contribuenti

Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.

Case all’estero, modifiche Imu

L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Innovativamente, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre per gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

Tracciabilità

Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Crediti tributari di modesta entità

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Pubblicità dei provvedimenti AAMS

Anche l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Attività estimative svolte dall’Agenzia del Territorio

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

Parere del Consiglio di Stato su bandi di gara

Per una migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, la norma propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato su bandi di gara relativi ad alcune gare (p.es.: giochi ed assegnazione di alcune licenze).

Misure di contrasto all’evasione

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

La proposta parte dall’esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.

Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all’Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza

La disposizione prevede l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Partite IVA inattive

L’attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.

La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Il pagamento dell’imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio del corrente anno.

In conseguenza, fino all’entrata in vigore dell’odierno provvedimento, non si configurano violazioni in materia di versamenti.

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