Lecita la pubblicazione di annunci di prostitute sul web

Ius On line 21/02/12
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Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado perché, in concorso con il gestore di un famoso sito di annunci on-line – il quale tollerava la pubblicazione sull’omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione – agevolava e/o favoriva l’esercizio del meretricio.

In particolare, l’imputato telefonava alle escort inserzioniste e vendeva loro le “top list” o c.d. “risalite”, dopo essersi fatto inviare dalle stesse via email il materiale pubblicitario (fotografie delle inserzioniste).

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4443 del 2 febbraio 2012, ha tuttavia annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il soggetto imputato si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel sito web, condotta ritenuta dalla Suprema Corte paragonabile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, e solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione.

 Come già rilevato in occasione di una precedente sentenza (Cass. pen. Sez. III, Sent. 25-06-2009, n. 26343), il bene tutelato dall’art. 3, co. 2, n. 8, Legge n. 75/58, oltre a quello della moralità pubblica e del buon costume, è quello della tutela della libertà e della dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie dei terzi; ciò consente di poter affermare che laddove l’attività si estrinsechi in una mera pubblicazione di annunci e non in una cooperazione concreta e dettagliata nell’allestire la pubblicità delle donne che si offrono per gli incontri sessuali, si è in presenza di semplice attività pubblicitaria e di una prestazione professionale svolta in favore della prostituta e non della prostituzione, ossia di un sevizio come un altro cui la prostituta ricorre liberamente e che non incide direttamente sulla possibilità oggettiva di esercitare quella attività.

Diversamente, la Suprema Corte precisa che può ritenersi sussistente il reato de quo nel caso in cui l’attività di mera pubblicazione sia affiancata da una cooperazione tra soggetto e prostituta diretta concretamente ad allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, organizzando servizi fotografici con evidente carattere erotico e ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.

Con tale sentenza gli ermellini, nel considerare la responsabilità degli ISP, vanno oltre l’indagine circa la conoscenza o meno dei contenuti illeciti immessi online, andando ad incidere sugli stessi elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento della prostituzione, escludendone la configurabilità nel caso di specie. In tal modo, seppur utilizzando l’ambiguo strumento dell’equiparazione di un sito internet ad un organo di stampa, si è impedito che il provider venisse ritenuto responsabile di compartecipazione nel comportamento dell’utente creatore dei contenuti oggetto di giudizio.

La sentenza è disponibile qui

 

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