Ma la disciplina di notifica telematica in vigore ieri, 31 gennaio 2012, potrebbe costituire un momento fondamentale nel processo di digitalizzazione della giustizia amministrativa.
Infatti, l’art. 25, comma 3 della legge di stabilità 2012, da oggi consente agli avvocati di effettuare notificazioni senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario (e fin qui nulla di nuovo) non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata.
La norma effettua una parziale riscrittura della risalente legge 21 gennaio 1994 n. 53, la legge che consente agli avvocati di sostituirsi all’ufficiale giudiziario ed eseguire le notificazioni (in materia civile, amministrativa e stragiudiziale) a mezzo del servizio postale (art. 1) o mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui sia altro avvocato iscritto nello stesso albo del notificante (art. 4).
Secondo la legge 53, l’avvocato deve ottenere, una tantum, la previa autorizzazione del proprio consiglio dell’ordine, deve munirsi di un apposito registro cronologico dove annotare ogni singola notificazione, e deve fornirsi a proprie spese di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento. Si tratta di semplici adempimenti materiali che non hanno ostacolato la diffusione di tale procedura nelle controversie di natura amministrativa: in particolare, la notifica a mezzo del servizio postale è largamente utilizzata dagli studi legali che ne hanno intuito le più immediate opportunità, tra cui, in primis, la possibilità di notificare da qualsiasi ufficio postale verso qualsiasi luogo del territorio italiano, possibilità favorita dall’inapplicabilità alla disciplina in esame delle regole di competenza degli UNEP.
Già la legge 28 dicembre 2005, n. 263 aveva tentato timidamente di introdurre in tale procedura l’uso degli strumenti informatici, ma quell’intervento si esaurì nel consentire all’avvocato la trasmissione telematica all’ufficio postale dell’atto munito di firma digitale, da cui l’ufficio postale avrebbe tratto originale e copia su supporto cartaceo per procedere da qual momento secondo le più tradizionali modalità cartacee, con buona pace dell’informatica.
Va da sè che tale modalità fintamente telematica sia rimasta pressocchè inapplicata.
Ma da oggi le cose dovrebbero realmente cambiare.
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come abbiamo detto, ha disposto con l’art. 25 comma 5 una serie di modifiche alla suddetta legge n. 53, che consentono all’avvocato nelle veste di ufficiale giudiziario di notificare oltre che a mezzo del servizio postale, anche “a mezzo della posta elettronica certificata”.
Queste le nuove disposizioni maggiormente rilevanti:
il nuovo art. 3, comma 3-bis – sostitutivo della suddetta vecchia procedura telematica “monca” – prevede adesso che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico”;
il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Proviamo dunque a mettere in fila le questioni applicative di questo nuovo combinato disposto, e ad ipotizzare le possibili soluzioni con particolare riferimento al processo amministrativo.
Quando posso notificare via pec?
La notifica via pec è sicuramente possibile quando il destinatario è il procuratore costituito, e cioè quando l’atto da notificare contiene un ricorso incidentale o i motivi aggiunti, oppure in caso di impugnazione di un provvedimento di primo grado. In questo caso, infatti, sarà possibile reperire l’indirizzo pec del collega nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine, e ciò in virtù del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto l’obbligatorietà della pec per i professionisti iscritti agli Ordini. Peraltro la legge di stabilità 2012 oggi in commento, ha previsto la gravissima sanzione dello scioglimento o del commissariamento dell’ordine che omette di pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti.
Per la notifica del ricorso introduttivo, nonchè per tutte le altre ipotesi di notifica diretta alle parti del giudizio, il discorso va differenziato.
Per le amministrazioni resistenti, la notifica via pec è sempre possibile, visto che tutte le PA – sempre ai sensi del DL n. 185 – sono obbligate a comunicare al DigitPA il proprio indirizzo pec, reso pubblicamente disponibile al link http://www.indicepa.gov.it.
Per quanto concerne le imprese, la notifica via pec è in astratto possibile, in quanto il DL n. 185 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi pec nel registro delle imprese può avvenire “liberamente e senza oneri”.
Tuttavia, l’obbligo di munirsi di un indirizzo pec, e di comunicarlo al registro delle imprese, grava soltanto sulle imprese costituite dopo il 29 novembre 2009; per le altre – evidentemente la maggior parte – l’obbligo scatterà solo il prossimo 30 giugno 2012, e ciò in virtù del nuovo slittamento operato dall’art. 38 del DL semplificazioni, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quindi non a tutte le imprese potranno notificarsi atti processuali, ma solo a quelle che hanno già comunicato il proprio indirizzo pec, sia su obbligo di legge, sia su base volontaria.
Le notifiche via pec non sono, invece, in alcun modo possibili nei confronti di ditte individuali nè di persone fisiche, per i quali non sussiste alcun obbligo di munirsi di pec, nè tanto meno uno o più elenchi pubblici di pec facoltative.
Altra questione: quali file devo allegare al messaggio di pec? E con quale formato?
Innanzi tutto, va inviato l’atto processuale da notificare, secondo le modalità previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
E’ possibile inviare in alternativa o il documento informatico originale (in formato testo) o la copia informatica del documento cartaceo (la scansione in pdf dell’atto precedentemente stampato): questa seconda soluzione sarà forse preferibile per le ipotesi in cui l’atto andrà notificato anche con modalità diverse dalla pec – per mezzo dell’UNEP e del servizio postale.
In entrambe le ipotesi, l’avvocato notificatore dovrà apporre al file la propria firma digitale.
Nulla quaestio per la procura ad litem: essa è contenuta nell’originale cartaceo e sarà sufficiente darne conto nel testo della copia da notificare.
Per quanto concerne la relazione di notifica, ritengo che non sia necessario “un documento informatico separato … congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici” (art. 149-bis cpc), che invece è necessario nell’ipotesi disciplinata dal codice di procedura civile in quanto la relazione di notifica promana dall’UNEP, mentre l’atto processuale da notificare promana dall’avvocato, con il rispettivo obbligo separato di firma digitale.
A mio avviso, nell’ipotesi di notifica via pec, invece, poichè i due atti promanano dallo stesso soggetto, essi potranno essere “congiunti” nello stesso documento, a cui andrà apposta la sola firma digitale dell’avvocato notificatore.
Qualche dubbio sorge in relazione al formato dei files da notificare, che dovrebbe essere standardizzato. In mancanza di regole tecniche adatte al processo amministrativo (il decreto del Min. Giustizia n. 44/2011 che le detta, riguarda solo il processo civile ed il processo penale) forse sarebbe per il momento sufficiente prendere come riferimento la nota del 10 giugno 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, contenente le istruzioni per il deposito dei documenti digitali via pec, che ammette i formati pdf, doc, docx, tif, tiff, jpg, jpeg, zip, txt, rtf.
Quando la notifica via pec si intende perfezionata?
Per quanto riguarda il notificatore, fa fede la data e l’ora della prima ricevuta che il notificatore riceve, e cioè la ricevuta di invio, quella che attesta l’accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di pec: sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell’avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività.
Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intende perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella sua casella di pec. Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di pec del destinatario.
A notifica avvenuta, cosa devo depositare al TAR?
Vero è che dobbiamo inviare al TAR via pec il file appena notificato in ossequio all’art. 136 cpa, ma sappiamo bene che nulla sostituisce, al momento, il deposito cartaceo.
Andrà dunque depositato un documento cartaceo, anch’esso evidentemente da sottoscrivere, ma questa volta con firma autografa (non mi pare ci siano alternative, pena l’inammissibilità del ricorso) che costituirà l’originale a tutti gli effetti di legge, con ogni conseguente responsabilità in capo all’avvocato notificatore che, nella relata, ha previamente dichiarato la conformità ad esso delle copie notificate via pec.
Andrà ovviamente fornita prova dell’avvenuta notifica: a tal fine, ritengo sia sufficiente stampare ed allegare, unitamente alla relazione di notificazione, le suddette ricevute di invio e di consegna del messaggio di pec.
Qui, ahimè, per il momento finisce l’avventura informatica dinanzi alla giustizia amministrativa, in attesa del portale dell’avvocato amministrativista, tuttavia annunciato già più di sei mesi fa…
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