Faccio il solito collage, richiamando le varie «fonti» rilevanti.
Il nuovo comma 3-bis della legge 53/1994 (quella sulle notifiche in proprio degli avvocati) prevede quanto segue:
3-bis. La notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8.
L’art. 149 bis cpc è dettato per le notifiche fatte dall’ufficiale giudiziario, ma è dunque applicabile anche alle notifiche tra avvocati, sia pure con “clausola di compatibilità”:
Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
In base a questa disposizione, le modalità con cui si esegue la notifica sono chiare: si prende l’atto in formato informatico, ad es. un atto di citazione in formato pdf, si applica la firma digitale e lo si spedisce all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Sono molto meno chiare le modalità con cui bisogna redigere la relata di notifica e allegare le ricevute di spedizione e consegna:
– innanzitutto la relata deve essere un documento informatico separato, firmato digitalmente anch’esso dal mittente, e qui non ci sono problemi: si prende il testo della relata in formato pdf e poi lo si firma da parte del procuratore che esegue la notifica
– ma poi la legge dice che questa relata deve essere “congiunta” all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici da individuarsi con decreto
– la legge prescrive poi che all’atto informatico siano “allegate” le ricevute, che immagino siano quelle di spedizione e consegna della pec
I miei dubbi quindi sono i seguenti:
1. come si effettua la congiunzione della relata all’atto cui si riferisce? Parliamo naturalmente in entrambi i casi di documenti informatici, se si trattasse di un cartaceo la congiunzione di farebbe come sempre spillando i fogli…
2. come si allegano le ricevute di spedizione e consegna della pec all’originale dell’atto? Anche qui parliamo di files e non di cartaceo
3. soprattutto, una volta che ho messo insieme le cose come previsto dai punti precedenti, che cosa devo dare al cancelliere al momento vado a chiedere l’iscrizione a ruolo della causa? Poniamo che io esegua la notifica in questi modi, dopodiché riesca a unire la relata informatica e le ricevute all’originale dell’atto, dopo cosa porto al cancelliere un cd-rom? Oppure devo fare una copia cartacea di tutto e gli porto quello?
L’art. 149 bis, se ho ben capito, dovrebbe essere stato attuato dal DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)
In questo regolamento ho trovato le seguenti disposizioni in materia:
Art. 17 – Notificazioni per via telematica.
1.Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un’attività’ di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell’UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all’UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell’UNEP rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all’articolo 16.
4. Il sistema informatico dell’UNEP individua l’indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ per il cittadino dall’elenco reso consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
5. Il sistema informatico dell’UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all’atto cui si riferisce, nonche’ le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. L’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformita’ all’originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.
Le modalità di notifica, e quindi di congiunzione della relata e di unione delle ricevute sono previste dal comma 5 che fa ulteriormente rinvio all’art. 34, che, in realtà, è una norma vuota che fa riferimento ad ulteriori provvedimenti:
Art. 34 – Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
Le specifiche tecniche sono poi state emanate con provvedimento del 18 luglio 2011, pubblicato sull’eccellente sito del nostro collega Maurizio Reale; al riguardo, l’art. in materia di notificazioni tramite pec è il seguente:
ART. 19 (Notificazioni per via telematica – art. 17 del regolamento)
1. Al di fuori dei casi previsti dall‟articolo 51, del decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modificazioni, le richieste telematiche di un’attività di notifica-zione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell’UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3).
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all’UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tec-nici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all‟interno della busta telematica è inse-rito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell‟Allegato 5.
3. All‟UNEP può essere inviata, sempre all‟interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell‟Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell‟UNEP si applicano le spe-cifiche della comunicazione per via telematica di cui all‟articolo 17; il for-mato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell’Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell‟UNEP recupera l‟indirizzo di posta elettronica del destinatario a secon-da della sua tipologia:
a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell‟articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale de-gli indirizzi elettronici, ai sensi dell‟articolo 7, comma 6;
b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell‟articolo 7, comma 5;
c) cittadini: ai sensi dell‟articolo 7, comma 5.
6. Il sistema informatico dell’UNEP, eseguita la notificazione, trasmette – per via telematica a chi ha richiesto il servizio – il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elet-tronica qualificata e congiunta all’atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l‟XML-Schema riportato nell’Allegato 5; se il richiedente è un sog-getto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certifi-cata; il formato del messaggio è riportato nell’Allegato 7.
Vedendo gli allegati 5 e 7, si tratta di prescrizioni in ordine al formato XML che devono avere i messaggi con cui l’Ufficiale Giudiziario deve trasmettere la relata e le due ricevute a chi gli aveva richiesto di effettuare la notifica, facendo una comunicazione compatibile con gli standard del processo telematico e del fascicolo elettronico.
Quindi, si può, in conclusione, ragionevolmente ritenere che le parti dell’art. 149 che prevedono la congiunzione della relata e l’unione delle ricevute pec siano riferibili solo alla notifica che viene attuata tramite ufficiale giudiziario e che deve, ulteriormente, essere “restituita” sempre per via telematica all’originario richiedente, mentre non abbiano senso se la notifica è effettuata in proprio dall’avvocato, che ha già direttamente in mano tutti questi documenti?
Se così fosse, rimarrebbe solo da capire come effettuare la produzione in giudizio, sarà sufficiente una copia cartacea?
Non c’è dubbio che si tratta di un tema che, una volta a regime, potrebbe farci risparmiare tempo e denaro e lavorare in fondo meglio.
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